Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6592 del 03/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 6592 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAMATTARI MIRCO N. IL 22/03/1967
avverso la sentenza n. 4361/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 14/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. g°’ (‘-‘
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

,

Secvl ,”

14:2,C2.C

.- 1

Data Udienza: 03/12/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, Camattari Mirco avverso la sentenza della Corte
d’Appello di Bologna che in data 14.2.2012 in riforma della sentenza emessa in data
15.12.2008 dal GUP del tribunale di Bologna, dichiarava non doversi procedere in ordine ai
reati di cui ai capi B e C perchè estinti per prescrizione e concesse, in ordine ai residui reati, le
attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti rideterminava la pena inflitta in anni due mesi
uno di reclusione ed euro 450,00 di multa.

applicazione della legge penale in relazione all’articolo 533 comma uno codice di procedura
penale; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Sostiene che la
corte di merito non ha rispettato la regola di valutazione degli indizi. Sostiene che la pronuncia
di condanna si basa su un pregiudizio: il precedente penale dell’imputato.
Rileva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico.
L’art. 606 c.p.p. elenca una serie tassativa di motivi di ricorso. Il ricorrente deve quindi
prospettare una specifica doglianza in ordine alle argomentazioni poste a fondamento della
decisione impugnata e non limitarsi a dedurne, come nel caso in esame, genericamente
l’infondatezza.
L’atto di ricorso deve essere autosufficiente, nel senso che deve contenere la precisa
prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (vedi fra
le tante:Cass. 19 dicembre 2006, n. 21858; Cass. Sez. 3 0 n. 16851/10).
È quindi inammissibile il ricorso per cassazione quando, come nel caso in esame, gli argomenti
esposti siano assolutamente generici, non individuando le ragioni in fatto o in diritto per cui la
sentenza impugnata sarebbe censurabile e, pertanto, impedendo l’esercizio del controllo di
legittimità sulla stessa. La Corte territoriale ha compiutamente esaminato le doglianze
difensive ed ha dato conto del proprio convincimento sulla base di tutti gli elementi a sua
disposizione, esaurientemente argomentando circa la pronuncia di responsabilità.
Nell’esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano interpretate nel
pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della
logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni
di colpevolezza.
Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagam to delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma il 3.12.2013

Deduce il ricorrente che la sentenza impugnata è nulla per inosservanza ed erronea

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