Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6590 del 03/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 6590 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ABBASSI NEJIB BEN SASSI N. IL 26/12/1980
MRAD MIMI BEN ADDELFATTH N. IL 23/11/1981
avverso la sentenza n. 5061/2007 CORTE APPELLO di MILANO, del
24/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/12/2013 la relazione fatta dal
.
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Ed-t-a)noto iI i t’31
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.
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Data Udienza: 03/12/2013

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MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorrono per cassazione con distinti ricorsi contenenti analoghi motivi Abbassi Nejib Ben Sassi
e Mrad Ajimi Ben Addelfatth avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano che in data 24
maggio 2012, in parziale riforma della sentenza emessa il 19 dicembre 2006 dal Tribunale di
Milano dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine ai reati loro
rispettivamente ascritti ai capi b) d) e) f) g) perché estinti per prescrizione e rideterminava la
pena agli stessi inflitta per il capo a) (concorso in rapina aggravata), fermo il giudizio di

Lamentano i ricorrenti che la sentenza impugnata è incorsa in travisamento della prova.
Sostengono che le dichiarazioni della parte offesa non sono state sottoposte a un controllo
rigoroso considerate le contraddizioni e incoerenze fra le varie dichiarazioni rese nelle varie fasi
processuali
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, giacché i motivi in esso dedotti sono
manifestamente infondati e ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal
giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare, per di più, non specifici. La mancanza di
specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo
ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità,
conducente a mente dell’art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all’inammissibilità. La
Corte territoriale ha compiutamente esaminato le doglianze difensive ed ha dato conto del
proprio convincimento sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione, esaurientemente
argomentando circa la pronuncia di responsabilità.
Nell’esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano interpretate nel
pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della
logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni
di colpevolezza. In particolare la corte territoriale, con un argomentare coerente e logico, ha
dato conto che non emergevano elementi che inducevano a sospettare dell’ attendibilità della
parte offesa, che in più sede ed occasione aveva costantemente e coerentemente ribadito
l’oggetto essenziale della sua deposizione, via via meglio chiarendo e specificando i contorni
della vicenda e il ruolo di ciascun imputato. Anzi veniva sottolineato come gli elementi di
novità, via via acquisiti, avevano contribuito a chiarire la vicenda rafforzando il giudizio di
piena attendibilità della persona offesa che aveva ribadito le sue accuse, a distanza di tempo,
nonostante il clima di forte intimidazione ambientale (il teste aveva trasferito altrove la sua
attività) ed in assenza di un diretto concreto interesse economico all’esito del giudizio (non si
era costituito parte civile).
I ricorsi sono pertanto inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di C 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.
i

1)

equivalenza già operato dal Tribunale, in anni 3 di reclusione ed euro 600,00 di multa.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi condanna i ricorrenti al pagamento de e spese processuali e
ciascuno della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma il 3.12.2013

Giovanna VERGA

esidente
SITO

Il Consigliere estensore

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