Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 659 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 659 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA S

sul ricorso proposto da:
LOVREGLIO ALESSANDRO N. IL 01/09/1989
avverso la sentenza n. 2908/2013 CORTE APPELLO di BARI, del
10/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 25/11/2015

Fatto e diritto

LOVREGLIO ALESSANDRO ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto
colpevole del reato di cui all’articolo 73 del dpr n. 309 del 1990, pur riconoscendogli l’ipotesi di
cui al comma 5 di detto articolo e le attenuanti generiche, così rideterminando la pena in quella
finale di anni uno e mesi otto di reclusione e 3000,00 euro di multa, partendo dalla pena base

Contesta il trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo.

Nonostante la manifesta infondatezza del ricorso, si impone l’annullamento della sentenza
impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio essendo stata applicata una pena
illegale.

La disciplina

sanzionatoria

dell’ipotesi attenuata in materia di sostanze stupefacenti è

rinvenibile ora nel disposto dell’articolo 73, comma 5, del dpr n. 309 del 1990, come da ultimo
modificato dal decreto legge n. 36 del 2014, convertito dalla legge n. 79 del 2014.

La sanzione è stata ulteriormente ridotta, rispetto al precedente intervento realizzato con il
decreto legge n. 146 del 2013, convertito dalla legge n. 10 del 2014 [intervento con cui,
peraltro, l’ipotesi attenuata era stata trasformata in un reato autonomo]: dalle pene della
reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000, si passa alle pene
della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1032 a euro 10.329.

E’ il novum normativo più favorevole che deve trovare applicazione, ai sensi dell’articolo 2,
comma 4, c.p., onde evitare l’applicazione di una sanzione divenuta “illegale”, anche per i fatti
commessi sotto il vigore della previgente disciplina, laddove non definiti con sentenza
irrevocabile.

In questa prospettiva, non è dubbio che sia il testo attuale quello più favorevole rispetto alle
discipline previgenti.

Ciò vuoi perché la natura di reato autonomo sottrae oggi la norma al bilanciamento con
eventuali circostanze aggravanti, vuoi per il computo dei termini di custodia cautelare, vuoi
per il computo della prescrizione, vuoi, soprattutto, sotto il profilo sanzionatorio [le pene, già
ridotte, con il decreto legge n. 146 del 2013, convertito nella legge n. 10 del 2014, sono state
ulteriormente abbassate e sono decisamente più favorevoli a quelle previste dalla FiniGiovanardi e dallo stesso dpr n. 309 del 1990, nel testo originario, relativamente alle pene ivi
previste per le droghe “pesanti”].

di anni tre di reclusione e di 6000,00 euro di multa.

Tra l’altro, l’avvenuta reintroduzione della sostituibilità della pena principale con quella del
lavoro di pubblica utilità [prevista dalla legge n. 49 del 2006, ma inopinatamente dimenticata
nel decreto legge n. 146 del 2013, convertito nella legge n. 10 del 2014] è ulteriore
argomento a supporto del fatto che la normativa più favorevole in concreto è quella ora
introdotta.

In definitiva, è da ritenere che norma più favorevole non possa che essere, sia per i fatti lievi

con la normativa di cui al decreto legge n. 36 del 2014, convertito dalla legge n. 79 del 2014,
sensibilmente più contenuta rispetto a quelle che nel tempo si sono susseguite.

In questo senso, del resto, si sono espresse, in modo esauriente, le Sezioni unite, sotto diversi
profili.

In particolare, in termini generali, Sezioni unite, 26 febbraio 2015- 28 luglio 2015 n. 33040,
Jazouli, ha affermato che, in materia di sostanze stupefacenti, con riferimento alle ipotesi di
illeciti riguardanti sostanze stupefacenti “leggere”, va annullata la sentenza di
patteggiamento per il reato di cui all’articolo 73 del dpr 9 ottobre 1990 n. 309 che abbia
applicata una pena secondo i parametri edittali meno favorevoli previsti dalla disciplina
sanzionatoria introdotta dalla legge n. 49 del 2006 dichiarata incostituzionale dalla sentenza n.
32 del 2014 della Corte costituzionale, pur quando la pena concretamente inflitta sia compresa
entro i limiti edittali previsti dall’originaria formulazione della norma, prima della novella del
2006, rivissuto per effetto della stessa sentenza di incostituzionalità. In tale evenienza,
poiché nel patteggiamento l’illegalità sopravvenuta della pena determina la nullità dell’accordo,
la Corte di cassazione deve annullare senza rinvio la sentenza basata su tale accordo.

Sono principi esportabili anche all’ipotesi del “fatto lieve” [cfr., del resto, anche Sezioni unite,
26 giugno 2015, Della Fazia].

Si impone, pertanto, l’annullamento della impugnata sentenza limitatamente al trattamento
sanzionatorio con rinvio al giudice competente per nuovo esame.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio; rinvia sul punto
alla Corte di Appello di Bari; Rigetta nel resto il ricorso; visto l’art. 624 c.p.p.dichiara
l’irrevocabilità della sentenza in ordine all’azione dei responsabilità per il reato ascritto.
Così deciso in data 25 novembre 2015

Il Consigliere estensore

DEPOSITATA

Il Presidente

riguardanti droghe pesanti, che per i fatti lievi riguardanti droghe leggere, quella introdotta

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