Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6589 del 03/12/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6589 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: VERGA GIOVANNA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SCOMAZZON MANUELA N. IL 18/12/1963
avverso la sentenza n. 1441/2011 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
10/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. (501.L ,1GA-0
che ha concluso per ,e
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Uditi difensor Avv.
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Data Udienza: 03/12/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, Scomazzon Manuela avverso la sentenza della
Corte d’Appello di Venezia che in data 10.1.2013 ha confermato la pena principale irrogata per
appropriazione indebita continuata ed aggravata revocando la pena accessoria di cui all’art. 31
c. p.
Deduce la ricorrente che il provvedimento impugnato è incorso in:
1. vizio della motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui
dimostrano come gli episodi di appropriazione indebita contestati all’imputata debbano
al più ritenersi aggravati dall’ipotesi descritta dall’articolo 61 numero 9 del codice
penale e non da quella di cui all’articolo 61 numero 11 in ragione della decisiva
rilevanza che deve essere riconosciuta alla funzione pubblicistica ricoperta
dall’imputata, assistente domiciliare incaricata di pubblico servizio, nella commissione
delle condotte delittuose.
2. Mancanza di motivazione in relazione ai motivi di doglianza trattati al punto due
dell’atto di appello relativi alla commisurazione della pena. Si contesta l’omessa
motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e in ordine
all’entità della pena .
Il primo motivo di ricorso è infondato. Come già indicato da questa Suprema Corte la
circostanza aggravante dell’abuso della relazione di prestazione d’opera ricorre quando
il fatto sia commesso abusando della relazione fiduciaria instauratasi con la vittima, nell’ambito
di un mandato di fatto che sia stato soltanto occasionato dall’esercizio dell’attività
professionale del soggetto agente. ( Cass. N. 895 del 2004 Rv. 227248, N. 42352 del 2005 Rv.
232894, n. 24093 del 2011 Ud. Rv. 250562). Nel caso in esame i giudici di merito, con una
valutazione in fatto, incensurabile in questa sede, hanno dato conto che l’attività prestata
dalla ricorrente in favore dell’Antonello e consistente nel recarsi presso un Istituto bancario ove
veniva versato l’assegno di accompagnamento dell’uomo, affetto da un’invalidità, ed il
contestuale prelievo di denaro contante per le necessità quotidiane del medesimo, non
rientrava nelle attività proprie di assistente domiciliare, istituzionalmente previsti come
sostegno agli anziani, ma trovava fondamento in un rapporto fiduciario createsi nel tempo fra i
due.
Ciò detto deve rilevarsi che gli episodi commessi fino al 19.3.2006 sono estinti per intervenuta
prescrizione. La sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio limitatamente a tali
episodi e con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Venezia per la rideterminazione
della pena in ordine ai residui reati. La decisione assorbe la doglianza in materia di trattamento
sanzionatorio.
P.Q.M.
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all’articolo 61 numero 11 codice penale. In particolare sostiene che le prove raccolte
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente agli episodi fino al 19/3/2006 per
•
essere i reati in continuazione e estinti per prescrizione e rinvia ad altra sezione della Corte
•
d’appello di Venezia per la rideterminazione della pena in ordine ai residui reati. Rigetta nel
resto il ricorso.
Così deliberato in Roma il 3.12.2013
Giovanna VERGA
e idente
ITO
Il Consigliere estensore