Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6588 del 19/09/2017

Penale Sent. Sez. 2 Num. 6588 Anno 2018
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A.

avverso la sentenza del 30/11/2016 del GIP TRIBUNALE di MESSINA
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
lette/spite le conclusioni del PG

Data Udienza: 19/09/2017

Considerato in fatto e in diritto
Con sentenza in data 30 novembre 2016, il GIP presso il Tribunale di
Messina ha applicato, su richiesta delle parti, all’odierno ricorrente – A.A. – la pena di anni tre di reclusione.
Oggetto della imputazione era un’associazione,’ delinquere finalizzata al
compimento di reati contro il patrimonio e una serie di truffe anche in concorso
commesse negli anni dal 2007 in poi.
Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione l’imputato articolando i

1. Violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine al mancato
rilievo della intervenuta estinzione per prescrizione di parte dei reati oggetto di
contestazione (capi 101-102-137-173-174-175-176-177-178-179 – 180 – 181 – 182 237-238-239-243-241-243-244-247-248-252-253-260-261 – 262 – 263 – 264 – 265 266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-280 – 282 – 283 – 284 285-286-287-288-289-290-291-292-293-301-307-300 – 310 – 311 – 313 – 314 – 316 317-321-322-323-324-325).
2. Inesistenza dell’accordo relativo alla pena, avendo il giudice parametrato
la pena su una bozza non firmata dalla parte o dal procuratore speciale, poi
integrata e modificicata in sede di accordo successivamente firmato anche dalla
parte e depositato.
Il Procuratore Generale – in persona del sostituto Mariella De Maselli5- ha
chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti
al Tribunale di Messina per l’ulteriore corso.
Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente.
Infatti, questa Corte – a sezioni unite – ha chiarito che la richiesta di
applicazione della pena da parte dell’imputato, ovvero il consenso prestato alla
proposta del Pubblico Ministero, non possono valere come rinuncia alla
prescrizione, in quanto l’art.157 comma settimo cod.proc.pen. richiede la forma
espressa, che non ammette equipollenti. Qualora il giudice non rilevi
l’intervenuta prescrizione ex art.129 cod.proc.pen., l’errore può essere dedotto
con ricorso in cassazione (Sez. U, Sentenza n. 18953 del 25/02/2016 Rv.
266333).
Non essendovi stata alcuna esplicita rinuncia alla prescrizione, consegue
dunque la necessità di pronunciarsi da parte del giudice procedente sulla
intervenuta estinzione per prescrizione dei capi sopra citati.
La mancata pronuncia importa la nullità parziale dell’accordo e della
sentenza di applicazione pena.
Le suesposte considerazioni determinano l’annullamento della sentenza
impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Messina.

1

seguenti motivi.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di
Messina.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2017
Il Presidente

Il Consiglie e ensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA