Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6587 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 6587 Anno 2016
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ROMANO GIUSEPPE N. IL 18/11/1967
avverso la sentenza n. 278/2014 CORTE APPELLO di SALERNO, del
16/09/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 1* che ha concluso per ef,,
Gu

s

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 12/11/2015

Ritenuto in fatto.

1.11 16 settembre 2014 la Corte d’appello di Salerno confermava la sentenza
emessa il 24 ottobre 2013 dal Tribunale di Nocera Inferiore — appellata
dall’imputato — che aveva dichiarato Giuseppe Romano colpevole del reato previsto
dall’art. 55 R.D. n. 773 del 1931 commesso il 28 dicembre 2009 e, riconosciute le
circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di sei mesi di

2.A Romano si contesta di avere, nella sua qualità di rivenditore di materiale
esplodenti, omesso le operazioni giornaliere di vendita.
3.11 Tribunale riteneva provata la responsabilità dell’imputato sulla base delle
acquisizioni documentali, della testimonianza dell’ufficiale di polizia giudiziaria
Petrosino che aveva rilevato la discrepanza tra il materiale di vendita in giacenza e
quello registrato per la vendita e riscontrava le omissioni di registrazione, nonché
della deposizione dell’ispettore Califano che aveva rilevato una giacenza maggiore
di quella risultante dai registri.
4.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore
di fiducia, l’imputato il quale formula le seguenti censure.
Lamenta mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione,
travisamento della prova sotto due profili: a) dalle dichiarazioni di Miete e da quelle
rese da Petrosino risulta che fu quest’ultimo a completare le operazioni di
registrazione, iniziate da Miete, in assenza dell’imputato, e non concluse a causa di
problemi di vista; b) i giudici hanno erroneamente equiparato l’omessa annotazione
delle operazioni giornaliere di vendita al minuto e l’omessa annotazione delle
operazioni giornaliere (fattispecie si riferisce alle operazioni sia di acquisto che di
vendita).
Deduce, inoltre, vizio della motivazione e violazione di legge con riferimento
all’erroneo rilievo — integrante la violazione del principio di correlazione tra accusa
e sentenza sancito dall’art. 521 c.p.p. – attribuito alla discrepanza tra giacenze di
magazzino e mancata annotazione delle operazioni di acquisto.

arresto e centoventi euro di ammenda.

Osserva in diritto.

1.L’art. 25 della I. n. 110 del 1975 espressamente dispone che “chiunque per
l’esercizio della propria attività lavorativa, fa abituale impiego di esplosivi di
qualsiasi genere deve tenere il registro delle operazioni giornaliere..? di cui all’art.
55, comma 1, R.D. 18 giugno 1931, n. 773. Così delineato il quadro normativo e le
condotte sanzionate penalmente, osserva la Corte, in primo luogo, che nella

dalla legge. Il Collegio è, infatti, chiamato a stabilire se, per regolare tenuta del
registro, il legislatore abbia inteso la sola detenzione materiale dello stesso ovvero
anche la regolarità delle registrazioni richieste dalla legge.
Il Collegio, in adesione al costante orientamento formatosi sul punto (Sez. 1, n.
9646 del 16.2. 2012; Sez. 1, n. 7374 del 3.5.1993; Sez. 1, n. 10223 del 4.4.1986;
Sez. 1. n. 12861 del 27.1.1988,), osserva che la ratio della disposizione in esame è
da individuare nell’esigenza di puntualità e di completezza delle annotazioni
apposte sul registro, a loro volta funzionali all’esercizio dei necessari controlli.
Alla stregua dei principi sinora illustrati la sentenza è caratterizzata da
un’evidente frattura logica, laddove, ai fini dell’integrazione de reato ha attribuito
rilievo, da un lato, alle circostanze rilevate da Petrosino e, dall’altro, ha ritenuto
significativi i fatti oggetto della testimonianza di Califano che attengono ad un
diverso profilo, ossia al divario riscontrato da giacenze di magazzino e risultanze
dei registri.
Tale intrinseca contraddizione imporrebbe l’annullamento della sentenza
impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Salerno per nuovo
giudizio. Tale statuizione è, peraltro, resa superflua alla luce del principio di
immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall’art. 129
c.p.p. (Sez. U, n. 35490 del 28.5.2009; Sez. U, n. 17179 del 27.2.2002; Sez. U, n.
1785 del 27.11.1982) che, nel caso in esame, trova applicazione, avuto riguardo
all’epoca di consumazione del reato (28 dicembre 2009), al termine stabilito
dall’art. 157 c.p. per la prescrizione delle contravvenzioni, all’assenza di cause di
sospensione della prescrizione stessa.
S’impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata,
perché il reato è estinto per prescrizione,

2

fattispecie non è posto affatto in dubbio che l’imputato tenesse il registro imposto

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per
prescrizione.

Così deciso, in Roma, il 12 novembre 2015.

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