Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6586 del 05/12/2012


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 6586 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di Karameta Agim, nato in Albania il 2 – 2 62, avverso l’ordinanza in data 7-9-12 del Tribunale di Ancona.
Udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo.
Udite le richieste del Pubblico Ministero, dott. Nicola Lettieri, che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso.

FATTO E DIRITTO
Il difensore di Karameta Agima ha proposto ricorso per cassazione avverso
1
l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale, in data 7-9-12, il Tribunale di Ancona,
adito ex art. 309 c.p.p., ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere
applicata al predetto per il reato di detenzione a fine di spaccio di cocaina.
Nel ricorso si deduce vizio di motivazione in ordine alla adeguatezza della misura
custodiale, sostenendo che la mera circostanza che il confezionamento dello
stupefacente avveniva presso la abitazione dell’indagato non sarebbe stata sufficiente a
rendere inidonea la richiesta misura degli arresti domiciliari a fronte della confessione
resa dal Kararneta, del pentimento da lui dimostrato, della mancanza di precedenti
penali a suo carico e dello scarso principio attivo contenuto nella droga sequestrata.
2 . . Il ricorso è inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza.
Il Tribunale di Ancona ha espressamente preso in esame tutte le doglianze oggi
riproposte, osservando che il rilevante quantitativo di cocaina sequestrato, il suo
occultamento in luoghi diversi e il possesso di strumenti per il confezionamento delle
dosi erano circostanze che evidenziavano il radicato inserimento dell’indagato nel
traffico di stupefacenti, dimostrando la sussistenza nel caso di specie della esigenza
cautelare di cui all’art. 274, lettera c), c.p.p. A ciò doveva aggiungersi che il Karameta,
in base alle risultanze delle indagini, aveva organizzato il confezionamento della droga
presso la sua abitazione, sicché appariva del tutto inidonea la misura degli arresti
domiciliari.
A fronte di queste coerenti conclusioni, il ricorrente, come si è visto, si é
sostanzialmente limitato a prospettare rilievi del tutto generici ed apodittici e a

Data Udienza: 05/12/2012

3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo
determinare in euro 1.000,00 (mille), non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di 1.000,00 (mille) euro in favore della cassa
delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1
ter, disp. att. c.p.p.
così Ieciso in Roma, all’udienza del 5-12-2012.
11 C nsigliere Est

ufflmo

contestare in modo del tutto assertivo la adeguatezza della misura applicata. In
definitiva, il tessuto motivazionale dell’ordinanza censurata non presenta affatto quella
carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del Giudice di
merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte, può indurre a ritenere
sussistente il vizio di cui alla lettera e) dell’art. 606 c.p.p., nel quale si risolvono le
censure proposte con il ricorso.

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