Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6584 del 03/12/2012


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 6584 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

Data Udienza: 03/12/2012

SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Bari avverso l’ordinanza emessa in data 14-5-12 dal Tribunale di Bari nei
confronti di Amoruso Alessandro, nato a Bari il 5-2-91.
Udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo.
Udite le richieste del Pubblico Ministero, dott. Viola, che ha concluso per
l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Udito il difensore, avv. Marchianò, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.

FATTO E DIRITTO
. – . Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari ha proposto ricorso per
cassazione avverso l’ordinanza, con la quale, in data 14-5-12, il Tribunale di Bari, adito
ex art. 309 c.p.p., ha revocato la misura cautelare della custodia in carcere applicata nei
confronti di Amoruso Alessandro, ordinandone l’immediata liberazione se non detenuto
per altro.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale si sarebbe
limitato ad affermare che “per quanto non si poteva sottacere che vari dichiaranti erano
legati all’Amoruso da vincoli di parentela, tuttavia quanto da loro riferito introduceva
un elemento di dubbio in ordine all’elemento portante dell’ipotesi accusatoria, e cioè
che il locale ove erano custodite l’arma e la droga fosse nella esclusiva disponibilità del
medesimo Amoruso”.
2 .-. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Il Tribunale ha posto in luce che, in base a quanto rapportato dai Carabinieri, uno dei
condomini (tale Citarella) aveva riferito che il locale ove erano state trovate droga,
arma e munizioni era nella completa disponibilità di Amoruso Alessandro, mentre dalle
espletate indagini difensive era emerso che varie persone dimoranti nel complesso
condominiale avevano dichiarato il contrario. Pur considerando che alcuni dei
dichiaranti erano legati all’indagato da vincoli di parentela, restava il fatto che le
diverse dichiarazioni avevano determinato una situazione di dubbio in ordine alla
1

esclusiva disponibilità di tale locale in capo al predetto Amoruso, situazione di dubbio
che traeva ulteriore fondamento dal fatto che alcuni oggetti custoditi all’interno del box
(ad es. il carrozzino) non erano chiaramente a lui riferibili. Infine il Tribunale ha
osservato che il mancato rinvenimento di strumenti atti alla pesatura ed al taglio dello
stupefacente induceva a dubitare che le buste di cellophane trasparente ritrovate in
cucina fossero destinate al confezionamento della droga, come ipotizzato dagli
inquirenti.
In definitiva, il tessuto motivazionale dell’ordinanza censurata non presenta affatto
quella carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del
Giudice di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte, può indurre a
ritenere sussistente il vizio di cui alla lettera e) dell’art. 606 c.p.p., nel quale
sostanzialmente si risolvono le censure. Infatti, contrariamente a quanto affermato dal
ricorrente, le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale non contrastano affatto con
le premesse.
Per questi motivi
Dic ara inammissibile il ricorso.
co deciso i o. a, all’udienn del 3-12-2012.
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DEPGSiTATO IN CANCELLERIA
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2

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