Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 658 del 25/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 658 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’IGNOTO GIOVANNI N. IL 27/03/1971
avverso la sentenza n. 17259/2014 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 25/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 25/11/2015

11 D’Ignoti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. indicato in epigrafe avverso la sentenza
della III sezione di questa Corte in data 25 giugno 2014 che ha dichiarato inammissibile il
ricorso proposto dall’imputato avverso pronunzia d’appello, recante l’affermazione di

infondato e quindi inammissibile.
Infatti, si assume che avrebbe dovuto essere dichiarata la prescrizione del reato,
essendo il relativo termine spirato dopo la sentenza d’appello e prima di quella di legittimità.
In effetti il termine prescrizionale, considerate le sospensioni del processo è decorso il
21 giugno 2014. La sentenza d’appello è del 21 gennaio 2014 e quella di questa Corte di
cassazione reca la data del 25 giugno 2014. Come ritenuto da consolidata condivisa
giurisprudenza di questa Corte, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso preclude la
formazione di rapporto impugnatorio, con la conseguenza che il tempo decorso successivamente
alla sentenza d’appello non rileva ai fini della prescrizione (S U n. 32 del 200, rv. 217266).
Dunque, nel caso di specie non ricorrevano le condizioni di legge per far luogo alla dichiarazione
di estinzione del reato.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

P Q M

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.

Roma 25 novembre 2015

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco Blaiotta)

IL PRESIDENTE
((Lu/da Bianchi)

responsabilità in ordine all’omesso versamento di ritenute previdenziali, è manifestamente

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