Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 658 del 13/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 658 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ALBERTINI ALESSANDRO N. IL 15/06/2012
avverso la sentenza n. 370/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
15/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 13/11/2013

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Giovanni D’Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

sentenza di condanna emessa in data 5 aprile 2011 dal Tribunale di Ascoli Piceno
in danno di Albertini Alessandro, per il delitto di furto aggravato di suppellettili e
beni, sottratti dall’appartamento di proprietà di Cameli Mauro, da lui occupato
come inquilino,

in occasione del

rilascio dell’immobile,

provocando

danneggiamenti ai rivestimenti, ai pavimenti, ai bagni ed a varie altre parti
dell’unità immobiliare.
2.

L’odierno ricorso, sottoscritto dal difensore dell’imputato, avv. Francesco

Voltattorni, è affidato ad unico motivo con il quale si deduce violazione
dell’articolo 606 cod. proc. pen., lettera E, con riferimento al travisamento della
deposizione del teste Rosetti (il quale ha escluso categoricamente di aver visto
l’imputato porre in essere alcun tipo di danneggiamento), nonché mancata
motivazione su quanto dedotto dalla difesa in sede di appello in ordine alla
valenza probatoria delle dichiarazioni di tale teste.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. il ricorso è inammissibile, per genericità del motivo.
1.1 II ricorrente lamenta un travisamento della prova, con riferimento alla
deposizione del teste Rosetti.
In proposito deve infatti rammentarsi che, ai sensi delle modifiche apportate
all’art. 606 comma 1, lett. e) c.p.p., il vizio di motivazione rilevante può
risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche “da altri atti
del processo”, purché siano “specificamente indicati nei motivi di gravame”. Ciò
comporta, in altre parole, che all’illogicità intrinseca della motivazione (cui è
equiparabile la contraddittorietà logica tra argomenti della motivazione),
caratterizzata dal limite della rilevabilità testuale, si è affiancata la
contraddittorietà tra la motivazione e l’atto a contenuto probatorio.

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Ancona confermava la

L’informazione “travisata” (la sua esistenza – inesistenza) o non considerata
deve, peraltro, essere tale da inficiare la struttura logica del provvedimento
stesso. Inoltre, la nuova disposizione impone, ai fini della deduzione del vizio di
motivazione, che l’atto del processo sia, come già ricordato,

“specificamente

indicato nei motivi di gravame”.

impugnazione specifici, anche quello di individuare ed indicare gli atti processuali
che intende far valere (e di specificare le ragioni per le quali tali atti, se
correttamente valutati, avrebbero dato luogo ad una diversa pronuncia
decisoria), onere da assolvere nelle forme di volta in volta adeguate alla natura
degli atti in considerazione. Non di meno deve ancora ribadirsi che, qualora la
prova omessa o travisata abbia natura dichiarativa, il ricorrente ha l’onere di
riportarne integralmente il contenuto, non limitandosi ad estrapolarne alcuni
brani, giacchè così facendo viene impedito al giudice di legittimità di apprezzare
compiutamente il significato probatorio delle dichiarazioni e, quindi, di valutare
l’effettiva portata del vizio dedotto (Sez. 2, n. 25315 del 20/03/2012, Ndreko,
Rv. 253073; Sez. F, n. 32362 del 19/08/2010, Scuto, Rv. 248141; Sez. 4, n.
37982 del 26/06/2008, Buzi, Rv. 241023).
1.3 II ricorrente non si è conformato agli illustrati principi, atteso che le
dichiarazioni asseritamente mal valutate dalla Corte territoriale sono
insufficientemente indicate nel ricorso (il ricorrente si limita a riportarne
brevissimi brani ed a fornire una diversa interpretazione del loro significato):
dunque non sono né riportate integralmente, nè sono allegati in alternativa i
relativi verbali. Inoltre il ricorrente ha omesso di precisare perchè le informazioni
probatorie trascurate sarebbero effettivamente in grado di ribaltare il giudizio
formulato dai giudici di appello, che si fonda proprio sulle dichiarazione del
Rosetti, il quale, secondo quanto riportato in entrambe le sentenze di merito, ha
assistito alle operazioni di trasloco, esteso anche ad infissi, sanitari, addirittura
ad una fontana posta all’esterno dell’appartamento, trasportata proprio
dall’imputato.
Ciò consente di ritenere manifestamente infondato anche l’altro profilo di ricorso,
riguardante l’omessa motivazione su quanto dedotto dalla difesa in sede di
appello in ordine alla deposizione del Rosetti.
2. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di

1.2 Sul ricorrente, dunque, grava, oltre all’onere di formulare motivi di

inammissibilità segue per legge, in forza del disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento
della somma, ritenuta congrua, di euro mille in favore della cassa delle
ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti ciascuno al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2013
Il co siglie e estensore

Il Presidente

P.Q.M.

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