Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6575 del 02/02/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 6575 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VIDROI NELUTU N. IL 12/09/1988
BLANARU COSTEL N. IL 11/12/1986
avverso la sentenza n. 2416/2015 GIP TRIBUNALE di BRESCIA, del
16/07/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Data Udienza: 02/02/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Al Vidroi Neluta ed al Blanaru Costei veniva applicata la pena concordata
dagli stessi richiesta che superava il vaglio di legittimità affidato al giudice per le
indagini preliminari.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore degli
imputati che deduceva: violazione dell’art. 143 cod. proc. pen. in quanto non
erano stato tradotti gli atti processuali nella lingua nota agli imputati.
Il Procuratore generale con requisitoria scritta concludeva per la

inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato
1.1. Il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui l’accesso al rito
semplificato del cd. “patteggiamento” preclude all’imputato alloglotta, che non
conosca la lingua italiana, la possibilità di eccepire la nullità derivante dalla
mancata traduzione di una parte degli atti del procedimento (Cass. sez. 6 n.
10983 del 19/11/2009, dep 2010,Rv. 246677).
Nel corpo della pronuncia richiamata

si

argomenta in modo del tutto

condivisibile che l’applicazione concordata della pena postula la rinunzia a fare
valere eventuali nullità, diverse da quelle attinenti alla richiesta di
patteggiamento e al consenso ad essa prestato, e ciò perché le dette nullità se
verificatesi, devono ritenersi superate dall’accordo intervenuto tra le parti. Il
giudizio di applicazione della pena deve infatti, ritenersi svincolato dalla
specificità delle forme processuali nel corso delle quali esso si è innestato. Da ciò
consegue, con specifico riferimento al caso in esame, che l’accesso al rito
alternativo del c.d. “patteggiamento” preclude all’imputato alloglotta, che non
conosca la lingua italiana, la possibilità di eccepire la nullità derivante dalla
mancata traduzione di parte degli atti del procedimento, anche perché proprio la
libera scelta del rito lascia presupporre la conoscenza effettiva del contenuto di
tali atti da parte dell’imputato e il pieno rispetto, sotto tale profilo, del diritto di
difesa.

2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che si determina equitativamente in € 1000,00.
P.Q.M.m

3.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di euro 1500.00 alla Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, il giorno 2 febbraio 2016

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