Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 657 del 25/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 657 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MESSINA DARIO N. IL 14/07/1980
avverso la sentenza n. 1983/2013 TRIBUNALE di CATANIA, del
26/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

d

Data Udienza: 25/11/2015

10 Messina
Motivi della decisione

L’appello successivamente qualificato come ricorso per cassazione proposto
dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di responsabilità in ordine al
reato di cui all’art. 116.13 del Codice della strada è manifestamente infondato e quindi
inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata

giuridici, mentre l’impugnazione reca tipiche censure di merito afferenti alle attenuanti
generiche ed alla sospensione della pena, non consentite nella presente sede di legittimità. La
pronunzia, infatti, evoca i precedenti penali e con implicita evidenza ritiene l’inesistenza di
elementi positivi da valutare , né d’altra parte lo stesso ricorrente ne indica.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

P Q M

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.

Roma 25 novembre 2015

motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-

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