Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6569 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 6569 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FRAIOLI GIANNI GABRIEL N. IL 04/03/1978
avverso la sentenza n. 8375/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
14/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE
Udito il Procuratore GRnerale in persona del Dott. C-)_ -LD
che ha concluso per X

dito, per la parte civi e, l’Avv
Udit i difensor Avv. e)A.A5zAZt-

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Data Udienza: 17/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Roma confermava la condanna del Fraioli alla pena di
anni tre mesi, mesi sei di reclusione per il reato di estorsione continuata,
consumata ai danni di De Fraia Gabriella. Si contestava all’imputato di avere
costretto l’offesa a consegnargli una autovettura e la somma di euro 50.000
attraverso la prospettazione di conseguenze negative per la sua vita che

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato che deduceva erronea applicazione della legge penale e manifesta
illogicità della motivazione. Si deduceva che era carente la dimostrazione della
capacità coercitiva dei comportamenti asseritamente minacciosi attribuiti
all’imputato. Le dazioni di denaro sarebbero (al più) state indotte nella vittima
attraverso condotte fraudolente, ma non c’erano elementi per qualificare il
comportamento dell’imputato come minaccioso. Si rimarcava che elementi in atti
deponevano per l’esistenza di una relazione personale tra l’imputato e la vittima
che potrebbe essere alla base delle significative elargizioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Le critiche del ricorrente sono centrate sulla inidoneità dei comportamenti
contestati ad integrare le minacce richieste per la configurazione del reato di
estorsione.
Il giudizio in ordine alla effettiva idoneità coercitiva delle minacce è una
valutazione di merito che deve tenere conto sia della consistenza oggettiva del
comportamento, che dell’effettiva idoneità dello stesso ad influire sulla volontà
della vittima. La idoneità soggettiva della minaccia a coartare la volontà
dipende anche dallo stato di vulnerabilità della vittima. Gli indici di vulnerabilità
sono ricavabili con chiarezza dalle indicazioni della direttiva 2012\29 UE che,
agli artt. 22 e ss. fornisce delle indicazioni agli Stati per assicurare un protezione
adeguata alle vittime di reato, con specifico riguardo a quelle che presentano
profili di vulnerabilità.
La direttiva 2012\29\UE prevede che la valutazione in relazione alla vulnerabilità
debba essere effettuata in relazione alla caratteristiche personali della vittima
ed alla natura ed alle circostanze del reato.
Più marcata è la vulnerabilità e maggiore è la potenzialità coercitiva di
comportamenti anche “velatamente” – e non scopertamente – minacciosi. Si

2

potevano derivargli dall’azione di zingari di sua conoscenza

ritiene infatti sono indifferenti la forma o il modo della minaccia, potendo questa
essere manifesta o implicita, palese o larvata, diretta o indiretta, reale o
figurata, orale o scritta, determinata o indeterminata, purché comunque idonea,
in relazione alle circostanze concrete, a incutere timore ed a coartare la volontà
del soggetto passivo. La connotazione di una condotta come minacciosa e la sua
idoneità ad integrare l’elemento strutturale del delitto di estorsione vanno
valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la personalità
sopraffattrice dell’agente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera,

come persona di normale impressionabilità, a nulla rilevando che si verifichi una
effettiva intimidazione del soggetto passivo (Cass. sez. 6, n. 3298 del
26/01/1999, Rv. 212945).
Questo, ovviamente, ove il comportamento minatorio posto in esser non sia di
consistenza tale da avere un potenziale offensivo di “oggettiva” incidenza, così
da rendere non rilevante la verifica dell’efficacia in concreto della minaccia, con
conseguente ininfluenza sulla valutazione della efficacia coercitiva dei
comportamenti dell’indice di resilienza soggettiva della vittima (sulla irrilevanza
della effettiva capacità coercitiva: Cass. sez. 2, 36698 del 19/06/2012, Rv.
254048).
1.2. Nel caso di specie, anche tenuto conto della vulnerabilità specifica della
vittima, che risultava dalla relazione stretta, quasi di dipendenza, della De
Fraia dall’imputato, i collegi di merito hanno ritenuto – con giudizio di merito
conforme, privo di fratture logiche manifeste e decisive – che i comportamenti
dell’imputato abbiano avuto una concreta efficacia coercitiva sulla volontà della
persona offesa

2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che si determina equitativamente in C 1000,00 f nonché alla rifusione
delle spese in favore della parte civile De Fraia Gabriella che liquida in euro
3500 oltre accessori come per legge, in aderenza alle indicazioni della normativa
vigente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000.00 alla Cassa delle ammende,

3

l’ingiustizia della pretesa, le particolari condizioni soggettive della vittima, vista

nonché alla rifusione del grado in favore della parte civile De Fraia Gabriella,
spese che liquida in euro 3500, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il giorno 17 novembre 2015

Il Presidente

L’estensore

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