Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6566 del 09/12/2013

Penale Ord. Sez. 7 Num. 6566 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
A.A.
avverso la sentenza n. 23490/2012 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
27/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 09/12/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino applicava a A.A., a norma degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il
Pubblico Ministero in ordine al delitto di false dichiarazioni sulle generalità, commesso il 23
febbraio 2012.
Propone ricorso per cassazione l’imputato che deduce difetto di motivazione sulla congruità della pena.
Osserva il Collegio che i motivi di ricorso sono del tutto generici in quanto si riferiscono ad un
patteggiamento in relazione ad un reato in materia di stupefacenti, del tutto diverso da quello per
cui si è proceduto.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.500,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento a• €. 1.500,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il • cembre 2013.

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