Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6565 del 14/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6565 Anno 2016
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HODOROVICH PATRICK N. IL 19/05/1992
FULLE LORENZO N. IL 29/10/1990
avverso la sentenza n. 7718/2013 GIP TRIBUNALE di VERONA, del
24/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 14/01/2016

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza deliberata il 24 marzo 2015 ai sensi dell’art. 444 cod. proc.
pen. il G.I.P. del Tribunale di Verona applicava agli imputati Patrick Hodorovic e
Lorenzo Fulle la pena concordata tra le parti di anni quattro di reclusione ciascuno
in relazione ai reati di tentato omicidio, lesioni personali, minacce, unificati tra loro
per continuazione.
2.Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto separati ricorsi per

legge e carenza di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi
dell’art. 129 cod. proc. pen., cui il giudice avrebbe dovuto procedere a prescindere
dalle valutazioni condotte dalle parti. Per la posizione del Fulle, si è altresì dedotto
che dalle individuazioni fotografiche non era chiaro il riconoscimento dello stesso
quale autore delle azioni delittuose ed avrebbe dovuto condursi la valutazione
comparativa delle testimonianze.

Considerato in diritto

I ricorsi sono inammissibili perché basati su motivi manifestamente infondati.
1.Va premesso che l’applicazione della pena su richiesta delle parti costituisce
istituto processuale, in virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si
accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza
di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull’entità della pena. Da parte
sua il giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti
giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, una volta verificata
l’evidente insussistenza di una delle cause di non punibilità previste dall’art. 129
cod. proc. pen..
1.1 Ne consegue che, ottenuta l’applicazione di una determinata pena ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen., all’imputato non è consentito rimettere in discussione
profili oggettivi o soggettivi della fattispecie con riferimento all’entità della pena,
tranne che la stessa sia illegale, od alla configurabilità di aggravanti o attenuanti,
non considerate o contemplate nell’accordo pattizio (ex nnultis: Cass., sez. 3, n.
30.11.1995, Canna, rv. 203284; sez. 6, n. 38943 del 18/9/2003, P.G. in proc.
Cacciatori, rv. 227718; sez. 2, n. 40519 del 12/10/2005, P.M. in proc. Scafidi, rv.
232844; sez. 6, n. 32004 del 10/04/2003, P.G. in proc. Valetta, rv. 228405; sez. 3,
n. 10286 del 13/02/2013, Matteliano, rv. 254980)
1.2 Nel caso in esame, i ricorrente hanno lamentato il mancato
proscioglimento senza considerare quanto esposto nella sentenza impugnata a
sostegno della decisione adesiva alla loro richiesta, laddove si è chiarament

1

cassazione a mezzo dei rispettivi difensori, i quali hanno lamentato violazione di

indicato che la loro responsabilità era dimostrata dagli atti investigativi compiuti
dagli organi di polizia ed indicato in particolare i risultati delle individuazioni
fotografiche effettuate dalle vittime e da altri testi presenti ai fatti, nonché le
ammissioni provenienti dagli stessi e dai coimputati, il tutto in conformità allo
schema legale di motivazione previsto dal legislatore per questo tipo di
provvedimento.
Pertanto, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con la consegue condanna dei
proponenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno, in mancanza di

inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della
Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in
euro millecinquecento.

P. Q. M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 1.500,00 alla
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2016.

elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di

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