Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 656 del 25/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 656 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FALDINI ALBERTO N. IL 19/08/1948
avverso la sentenza n. 1633/2013 TRIBUNALE di TREVISO, del
16/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 25/11/2015

9 Faldini
Motivi della decisione

Il ricorso per cassazione proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante
l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 116.13 del Codice della strada è
manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-

non consentite nella presente sede di legittimità. Correttamente, infatti, si considera che non vi
sono elementi positivi da valutare a fronte delle precedenti condanne.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.

Roma 25 novembre 2015

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL 1:;,:ESIDENTE

(Rocco Marco Blaiotta)

( i‘a Bianchi)

giuridici, mentre l’impugnazione reca tipiche censure di fatto afferenti alle attenuanti generiche

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