Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 656 del 13/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 656 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIACONE ANTONINO N. IL 09/06/1964
avverso la sentenza n. 1837/2010 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 28/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 13/11/2013

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Giovanni D’Angelo, ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Giacone Antonino era condannato con sentenza del 19 gennaio 2010 dal
Tribunale di Palermo, confermata dalla Corte d’appello di Palermo, alla pena di

di amministratore di fatto della ditta individuale “Ottica del Corso di Madonia
Maria”, dichiarata fallita con sentenza del 6 luglio 2005 del Tribunale di Palermo,
teneva le scritture contabili imposte dal codice civile (tra cui il libro giornale ed il
libro degli inventari) in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e
del movimento degli affari.
2. Contro la sentenza propone ricorso l’imputato, con atto del proprio difensore,
avv. Eugenio Passalacqua, affidato a quattro motivi.
2.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell’articolo 606 cod. proc.
pen., lettera B, in relazione all’art. 216, comma 1, n.2 del R.D. 16 marzo 1942,
n. 267, con riferimento all’attribuzione all’imputato della qualifica di
amministratore di fatto della ditta, che non è stata dimostrata con assoluta
certezza. Dalle deposizioni dei testi Cannizzaro Diego, Piccilli Maurizio, Castro
Antonio Carmelo e Mandalisi Salvatore è emerso solo che l’imputato aiutava
saltuariamente “per amicizia” la signora Madonia, nella gestione della ditta. A
riprova di ciò il ricorrente rileva che l’imputato non è stato dichiarato fallito.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell’articolo 606 cod.
proc. pen., lettera E, in relazione all’art. 216, comma 1, n.2 del R.D. 16 marzo
1942, per contraddittorietà della motivazione in punto di attribuzione
all’imputato della qualifica di amministratore di fatto, poiché la Corte territoriale
prima rileva che il Giacone non è stato dichiarato fallito e poi lo qualifica come
amministratore di fatto.
2.3 Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell’articolo 606 cod. proc.
pen., lettera B, in relazione all’art. 216, comma 1, n. 2 del R.D. 16 marzo 1942,
n. 267 e 42 cod. pen., con riferimento all’elemento soggettivo del reato, poiché
l’impresa dichiarata fallita aveva optato per un regime di contabilità semplificata,
per cui la rilevata/assenza del libro giornale e del libro degli inventari sono da
attribuire al regime contabile.

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giustizia per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, perché, in qualità

2.4 Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione dell’articolo 606 cod.
proc. pen., lettera B, in relazione all’art. 216, ultimo comma, del R.D. 16 marzo
1942, n. 267 ed all’art. 62 bis cod. pen., per il mancato riconoscimento della
circostanza della speciale tenuità prevista dalla legge fallimentare, delle
attenuanti generiche e, conseguentemente, del beneficio della sospensione
condizionale della pena, proprio in considerazione del regime di contabilità

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
1.1 n primo motivo propone censure di merito, traducendosi in una alternativa.
ricostruzione della vicenda implicante una diversa valutazione (in fatto) delle
risultanze processuali e non già in una censura riconducibile ad un vizio di
motivazione desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato.
1.2 La posizione in tema della giurisprudenza di legittimità è tradizionale e
consolidata: “Alla luce della nuova formulazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1,
lett. e), dettata dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, il sindacato del giudice di
legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a
verificare che la relativa motivazione sia: a) “effettiva”, ovvero realmente idonea
a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione
adottata; b) non “manifestamente illogica”, ovvero sorretta, nei suoi punti
essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle
regole della logica; c) non internamente “contraddittoria”, ovvero esente da
insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche
tra le affermazioni in essa contenute; d) non logicamente “incompatibile” con
altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa
tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto dal
giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o
radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione” (Sez. 6, n. 10951 del
15/3/06, Casula, rv. 233708).
Ne deriva che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e
nell’apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente
al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, se non quando risulti
viziato dal punto di vista logico il discorso giustificativo sulla loro capacità
dimostrativa: e che pertanto restano inammissibili, in sede di legittimità, le

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semplificata adottato dalla ditta.

censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione
del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540;
Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 3, n. 39729 del
18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone,
Rv. 250168).
1.3 II ricorrente richiama le medesime fonti probatorie (testi Cannizzaro Diego,
Piccilli Maurizio, Castro Antonio Carmelo e Mandalisi Salvatore) sulla base delle

amministratore di fatto, per giungere al risultato opposto, sicché è evidente lo
sconfinamento del motivo nell’apprezzamento di merito.
2. Il secondo motivo è infondato
2.1 In tema di bancarotta fraudolenta, concorrono alla consumazione del delitto
tutti coloro che abbiano, con la loro attività, apportato un concreto contributo
causale alla produzione del dissesto dell’azienda; pertanto, pur rappresentando
la sentenza dichiarativa di fallimento elemento costitutivo della fattispecie (in
quanto accertativa dello stato di insolvenza e della qualifica di imprenditore o di
amministratore del soggetto attivo), anche l’eventuale amministratore di fatto
può essere chiamato a rispondere del reato, in concorso, appunto, con il
soggetto dichiarato fallito (Sez. 5, n. 7583 del 06/05/1999, Grossi, Rv. 213646)
La mancata estensione della dichiarazione di fallimento all’amministratore di
fatto non preclude, di per sé, la sua responsabilità penale, essendo sufficiente ai
fini della lesione del bene giuridico tutelato dall’art. 216 I. fall. lo svolgimento di
attività amministrativa, anche attraverso i contatti con i clienti dell’impresa, che
implica inevitabilmente la gestione delle attività aziendali (con riferimento al
socio accomandante che abbia violato il divieto di immissione nell’attività
amministrativa, Sez. 5, n. 44103 del 28/09/2011, Melis, Rv. 251126)
3. Anche il terzo motivo è infondato.
3.1 Deve infatti ricordarsi che, secondo la costante interpretazione di questa
Corte, l’art. 18 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – che ha consentito la
contabilità semplificata per le imprese minori ed ha esonerato i soggetti indicati
nelle lettere c) e d) dell’art. 13 dello stesso decreto dalla tenuta delle scritture
contabili per il successivo triennio, qualora i ricavi di cui all’art. 53 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 597, conseguiti in un anno, abbiano superato l’ammontare di
centoventi milioni – non ha eliminato l’obbligo, a carico delle suddette imprese
minori, della tenuta dei libri e delle scritture contabili previsti dall’art. 2214 cod.
civ., sia ai fini civili, che per i riflessi di ordine penale ai sensi della legge

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cui deposizioni i giudici di merito gli hanno riconosciuto la qualifica di

fallimentare (tra le ultime, Sez. F, n. 33402 del 06/08/2009, Rv. 244842).
Invero, a prescindere dalla problematica configurabilità dell’abrogazione di una
legge generale da parte di una legge speciale successiva e dalla esclusione,
anche per le diverse finalità delle norme a confronto e delle scritture
rispettivamente ivi previste, di un’abrogazione per incompatibilità o per intera
regolazione della materia, è sufficiente rilevare che l’art. 18 del d.P.R. citato (che
ammette una contabilità semplificata per i contribuenti minori) fa “salvi gli

decreto” (Sez. 5, n. 1347 del 05/11/1986, Rv. 175018).
Come è noto, la differenza tra la bancarotta fraudolenta documentale prevista
dall’art. 216 comma primo n. 2, L. fall. e quella semplice prevista dall’art. 217,
comma secondo, consiste nell’elemento psicologico che, nel primo caso, viene
individuato nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà della irregolare
tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renda impossibile la
ricostruzione delle vicende del patrimonio dell’imprenditore e, nel secondo caso,
dal dolo o indifferentemente dalla colpa, che sono ravvisabili quando l’agente
ometta, rispettivamente, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di
tenere le scritture; la differenza non può invece ravvisarsi nell’elemento
oggettivo, dal momento che entrambe le fattispecie puniscono sia la condotta di
omessa tenuta dei libri sociali che quella di irregolare tenuta degli stessi (Sez. 5,
n. 6769 del 18/10/2005, Dalceggio, Rv. 233997; tra le ultime, Sez. 5, n. 48523
del 06/10/2011, Barbieri, Rv. 251709).
3.2 La Corte territoriale, con apprezzamento di merito, che sotto questo aspetto
nemmeno viene censurato dal ricorrente, ha ritenuto che l’omessa istituzione
i +-tw.-ro,
,
delle scritture contabili obbligatorie e l’irregolareYdelle scritture contabili abbia di
fatto impedito la ricostruzione al patrimonio della società e del movimento degli
affari, sulla base della consulenza tecnico.-contabile disposta nella procedura
fallimentare.
4. Il quarto motivo è inammissibile.
4.1 La Corte territoriale ha escluso sia la circostanza del fatto di particolare
tenuità, sia le circostanze attenuanti generiche, in considerazione della gravità
dei fatti e della personalità dell’imputato, gravato di un precedente specifico;
siffatta linea argomentativa non presta il fianco a censura, rendendo
adeguatamente conto delle ragioni della decisione adottata; d’altra parte non è
necessario, a soddisfare l’obbligo della motivazione, che il giudice prenda
singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all’art. 133 c.p., essendo

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obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente

invece sufficiente l’indicazione di quegli elementi che nel discrezionale giudizio
complessivo, assumono eminente rilievo.
5. In conclusione il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2013

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