Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6556 del 10/01/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 6556 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CENERI CRISTIANO N. IL 17/02/1984
avverso l’ordinanza n. 1624/2011 TRIB.SEZ. DIST. di FOLIGNO, del
23/01/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO
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lette/semite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 10/01/2013

Ritenuto in fatto

Ricorreva per cassazione la difesa del Ceneri. Premesso che il giudice dell’esecuzione aveva
emesso fuori udienza la sua pronuncia (datata 23/1/12) a scioglimento di una pretesa “riserva”
assunta all’udienza del 21/12/11 (in realtà di rinvio al 1°/2/11, per l’assenza in atti della prova
della notifica – in realtà avvenuta – dei decreto di citazione al Ceneri, in affidamento in prova
presso un centro di recupero per tossicodipendenti), deduceva: 1) inosservanza di norme
processuali stabilite a pena di nullità (violazione del contraddittorio e violazione del diritto di
difesa); 2) vizio di motivazione (la prima sentenza aveva riconosciuto in continuazione reati
commessi tra il novembre ed il febbraio 2007 e il 21/11/08 e la seconda aveva ad oggetto reati
commessi il 7/8/08; si trattava inoltre di reati contro il patrimonio, attuati con uguali modalità;
pacifico, infine, lo stato di tossicodipendenza del Ceneri). Chiedeva l’annullamento.
Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., dato atto che il provvedimento impugnato era stato
irritualmente emesso de plano, senza garantire il contraddittorio, ne chiedeva l’annullamento
senza rinvio.
Considerato in diritto
Il preliminare rilievo è fondato. Il giudice ha emesso il suo provvedimento sostanzialmente de
plano, senza rispettare l’ormai disposto differimento dell’udienza od eventualmente anticiparla
previa avviso alle parti (quale che fosse stata l’eventuale interlocuzione informale delle stesse
nell’udienza rinviata). Il provvedimento va pertanto annullato senza rinvio e gli atti trasmessi
al giudice procedente. Assorbiti i motivi di merito.
Pqm
annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al
Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Foligno.
Roma, 10/1/13

Con ordinanza 23/1/12 il Tribunale di Perugia, sez. distacc. di Foligno, giudice dell’esecuzione,
rigettava l’istanza proposta da Ceneri Cristian volta al riconoscimento della continuazione tra i
reati (nell’ordinanza non meglio specificati) di cui a due distinte sentenze a suo carico e ciò a
ragione della distanza temporale delle condotte (oltre un anno e mezzo le une dalle altre). Né
era stata provata dall’interessato la sua condizione di tossicodipendenza.

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