Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6555 del 09/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6555 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GARONE CARMINE N. IL 05/01/1955
MARITATO SALVATORE N. IL 28/03/1970
avverso la sentenza n. 508/2008 TRIBUNALE di CASTROVILLARI,
del 13/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 09/12/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Castrovillari applicava a GARONE Carmine e MARITATO Salvatore, a norma degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico Ministero in ordine al delitto di furto aggravato in concorso, commesso il 28 marzo 2007.
Propongono distinti ma identici ricorsi per cassazione gli imputati che deducono difetto di motivazione per non esser stato applicato il disposto dell’art. 129 cod. proc. pen. e sul trattamento
sanzionatorio.
Osserva il Collegio che i ricorsi sono destituiti di specificità e comunque manifestamente infondati o per altro verso inammissibili, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, da un
lato si è adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, e dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 C.P.P., facendo riferimento al contenuto degli atti delle indagini preliminari ed in particolare alla comunicazione di notizia di reato ed allegati.
E tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. un., u.p.
27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., u.p. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un., u.p. 25 novembre 1998, Messina).
Quanto alla qualificazione giuridica dei fatti rileva il Collegio che all’imputato che abbia patteggiato la pena è precluso rimettere in discussione, con una rivisitazione del merito, come proposto
dai ricorrenti, gli estremi fattuali di un’imputazione la cui narrativa consente di ritenere correttamente qualificati i fatti ivi esposti.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.500,00# per ognuno.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versam nto di E. 1.500,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma
dicembre 2013.

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