Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6553 del 14/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6553 Anno 2016
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DITTO GENNARO N. IL 21/09/1976
avverso l’ordinanza n. 8249/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 25/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 14/01/2016

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza emessa il 25 marzo 2015 il Tribunale di sorveglianza di
Milano rigettava l’istanza, proposta dal detenuto Gennaro Ditto, di differimento
dell’esecuzione per le condizioni di salute, rilevando che la documentazione
acquisita non indicava l’esistenza di patologie acute e tali da esporre a pericolo la
vita del detenuto e da essere incompatibili con la carcerazione. Inoltre, rilevava che
i precedenti penali e le informazioni fornite dalle forze dell’ordine indicavano una

oltre alle condanne già emesse.
2.Avverso detto

provvedimento

ha

proposto

ricorso

l’interessato

personalmente, il quale ha dedotto la necessità di essere sottoposto a cure
riabilitative motorie, non effettuabili in ambiente carcerario.
3. Con successiva memoria, redatta sempre personalmente, il ricorrente ha
illustrato i motivi proposti, sostenendo l’ammissibilità del ricorso e che in
precedenza egli aveva già ottenuto l’applicazione senz’alcun rilievo, sia della
detenzione domiciliare ex art. 147 cod. pen., sia degli arresti domiciliari per la
propria in condizione d’invalidità civile al 100% riconosciuta dal 2010; inoltre,
anche la relazione sanitaria della casa circondariale di Milano Opera indica la
necessità di praticare cure riabilitative, non ottenibili presso il predetto istituto per
l’assenza di personale e di macchinari appositi. Ha quindi rappresentato che anche
la giurisprudenza di legittimità ha affermato come il diritto alla salute del
condannato debba prevalere rispetto alle esigenze di prevenzione e di punizione.
4. Con ulteriore memoria depositata il 7 gennaio 2016 il ricorrente ha insistito
per la concessione della detenzione domiciliare presso l’abitazione di alcuni
congiunti in Chivasso o presso quella della sorella in Paola.

Considerato in diritto

Il ricorso, manifestamente infondato in ogni sua deduzione, deve essere
dichiarato inammissibile.
1.La valutazione della gravità delle patologie del detenuto, odierno ricorrente,
è stata effettuata dal Tribunale di sorveglianza sulla base dei più recenti
accertamenti sanitari disponibili, con adeguato approfondimento dei vari aspetti
rilevanti, nonché alla stregua dei principi normativi e giurisprudenziali che regolano
la materia.
1.1In particolare, i dati essenziali di tale valutazione attengono alla stabilità
complessiva delle condizioni di salute, pur compromesse dalle patologie lamentate,
alla somministrazione di conferente terapia e di materasso antidecubito, alla

concreta ed elevata pericolosità sociale del detenuto, avente altri carichi pendenti,

sottoposizione ad adeguati controlli periodici, e quindi, in definitiva, alla riscontrata
compatibilità con la permanenza in ambiente carcerario per l’assenza di pericolo per
la vita del ricorrente, stante la possibilità, al verificarsi di episodi acuti, del suo
trasferimento in strutture sanitarie esterne o presso centri clinici
dell’amministrazione penitenziaria. Inoltre, il Tribunale ha sottolineato come il Ditto
abbia rifiutato di sottoporsi ai rimedi indicati dai sanitari, non praticati nemmeno
allorchè aveva beneficiato della detenzione domiciliare, ed al consigliato intervento
chirurgico, mentre la prescrizione di trattamento di fisioterapia, funzionale a

nella struttura idonea. Ha, infine, rimarcato l’elevata pericolosità del detenuto,
risultato in contatto con la criminalità organizzata e coinvolto nella programmazione
di un omicidio in costanza di detenzione.
1.2 Tali considerazioni, logiche e coerenti, nonché espresse su riscontrata
base fattuale, risultano insindacabili in questa sede di legittimità e rendono
palesemente infondata la doglianza circa la sottostimazione delle reali condizioni di
salute del ricorrente, al contrario attentamente e congruamente considerate. Né
può prendersi in considerazione la relazione sanitaria avente data successiva al
provvedimento impugnato, che questa Corte non può esaminare direttamente e che
i giudici di merito non hanno potuto conoscere, tanto più che il ricorrente non
confuta l’argomento, consistente nell’assunzione di atteggiamento ostile di rifiuto
dell’intervento chirurgico, preordinato a conseguire un peggioramento delle sue
condizioni per ottenere i benefici richiesti.
1.3 Una volta esclusa la sussistenza dei presupposti per il differimento
obbligatorio dell’esecuzione, deve considerarsi rituale e corretta la valutazione della
pericolosità sociale del ricorrente, desunta dai suoi precedenti, dalle pendenze e
dalle negative informazioni delle forze dell’ordine, che ha indotto a ritenere
preminente l’esigenza di prevenire la recidivazione. Pertanto, non risponde al vero
che non sia stata considerata la richiesta subordinata di accesso alla detenzione
domiciliare, avendo il Tribunale ritenuto necessario disporre la sua permanenza in
carcere come unica soluzione per fronteggiare la marcata pericolosità riscontrata,
oggetto di ponderata considerata ed adeguata giustificazione.
Per le considerazioni svolte, il ricorso, manifestamente infondato, deve essere
dichiarato inammissibile con le conseguenti statuizioni di condanna del proponente
al pagamento delle spese del procedimento e, in relazione alla situazione di colpa
insita nella presentazione di siffatta impugnazione, al versamento della somma,
ritenuta congrua, di euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M.

2

prevenire un peggioramento della situazione attuale, era in attesa di essere attuata

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 (mille) alla Cassa
delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2016.

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