Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6552 del 14/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6552 Anno 2016
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EMILIANI VITTORIO N. IL 05/04/1987
avverso l’ordinanza n. 7908/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 20/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 14/01/2016

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza resa il 20 marzo 2015 il Tribunale di sorveglianza di Roma
rigettava il reclamo proposto dal detenuto Vittorio Emiliani avverso il
provvedimento del Magistrato di sorveglianza di rigetto dell’istanza di concessione
della liberazione anticipata speciale, in quanto la pena in espiazione era stata
irrogata per reati compresi nell’elenco di cui all’art. 4-bis ord. pen..

l’interessato personalmente, il quale ha lamentato l’erroneità della decisione in
quanto la domanda di liberazione anticipata speciale era stata proposta nella
vigenza del d.l. nr. 10/2013, prima della legge di conversione nr. 10/2014 che ha
escluso dal beneficio i condannati per reati compresi nell’art. 4-bis ord. pen.;
pertanto, soltanto il ritardo col quale il magistrato di sorveglianza aveva provveduto
aveva impedito l’accesso al beneficio, il che aveva creato una disparità di
trattamento con quanti nelle stesse condizioni avevano potuto avvantaggiarsi di
decisioni più tempestive.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
1.In primo luogo il ricorrente non contesta il rilievo, contenuto nell’ordinanza
impugnata, secondo il quale sussiste nei suoi riguardi la condizione ostativa
all’applicazione della liberazione anticipata speciale, costituito dall’aver riportato
condanna a pena in esecuzione per reati ostativi, inclusi nell’elencazione di cui
all’art. 4-bis ord. pen..
2. Va respinta anche la questione in punto di diritto, sollevata dal ricorrente
quanto alla possibile applicazione in suo favore della disciplina introdotta dal D.L.
23 dicembre 2013 nr. 146, che all’art. 4, aveva esteso a settantacinque giorni per
ogni singolo semestre di pena espiata la liberazione anticipata prevista dalla L. 26
luglio 1975, n. 354, art. 54, prevedendo testualmente: “Ai condannati per taluno
dei delitti previsti dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, la liberazione anticipata
può essere concessa nella misura di settantacinque giorni, a norma dei commi
precedenti, soltanto nel caso in cui abbiano dato prova, nel periodo di detenzione,
di un concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo
evolversi della personalità”. E’ noto che la legge di conversione, nr. 10 del 2014,
per effetto delle modifiche apportate al decreto legge esclude testualmente
dall’ambito di applicazione dell’istituto nella sua maggiore estensione possibile i
“condannati per taluno dei delitti previsti dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis”.

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2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione

2.1 La peculiarità della vicenda processuale in esame riposa sull’avvenuta
proposizione della domanda di accesso al beneficio penitenziario nel periodo
intermedio in cui era vigente il D.L. nr. 146/2013, quindi in un momento
antecedente l’entrata in vigore della legge di conversione, da parte di soggetto che,
per essere stato condannato per delitto previsto dall’art. 4-bis I. nr. 354/75, non
può giovarsi della disciplina di favore secondo il regime giuridico definitivamente
vigente.
2.2 Il tema è stato affrontato e risolto correttamente dal Tribunale che ha

trovato positivo riconoscimento nella giurisprudenza di questa Corte ( sez. 1, nr.
34073 del 27/6/2014, Panno, rv. 260849; n. 1650 del 22/12/2014, Mollace, rv.
261880, nonché sez. 1, n. 1653 del 2015 e n. 1657 del 2015 non massimate) le
cui argomentazioni vanno condivise e riaffermate.
2.2.1 In primo luogo, va escluso che la disciplina sulla liberazione anticipata
rivesta natura penale sostanziale, così come deve negarsi che per individuare la
normativa applicabile si debba avere riguardo al momento della presentazione della
domanda: tale opzione contraddice il precedente postulato, dal momento che,
secondo quanto prescritto dall’art. 5 cod. proc. pen., l’applicazione della regola che
fa riferimento alla disciplina vigente al momento della domanda lascia intendere che
si tratti di disposizioni processuali, quali quelle dettate ina eria di giurisdizione e
competenza. L’orientamento che assegna natura non o nziale ad istituti incidenti
sull’esecuzione della pena ha ricevuto autorevoli conferme nella giurisprudenza
costituzionale (C. cost. ord. n. 10 del 1981; sent. n. 376 del 1997) ed in quella
sovranazionale della Corte EDU (da ultimo, vedi sent. Grande Camera del
21/10/2013, Del Rio Prada contro Spagna, ric. n. 42750/09), le quali hanno
costantemente negato che in materia di benefici penitenziari, ed in particolare di
liberazione anticipata, valga il principio della irretroattività della legge più
sfavorevole. Al riguardo la Corte EDU ha avuto modo più volte di escludere che
istituti quali la liberazione anticipata, che incidono sulla protrazione o sulle modalità
dell’esecuzione della pena detentiva, abbiano natura di sanzione penale e quindi
ricadano nell’ambito di applicazione dell’art. 7 CEDU, che in nome del principio
“nullum crimen sine lege”, proibisce l’applicazione retroattiva del diritto penale
sostanziale a svantaggio dell’imputato. Seppur consapevole della difficoltà di
operare una netta distinzione tra la misura che rappresenta una pena e quella che
incide sull’esecuzione e sull’applicazione della pena (si vedano le pronunce della
Grande Camera Kafkaris c. Cipro del 12/2/2008; sez. 3 Gurguchiani c. Spagna del
15/12/2009 e M. c. Germania ric. nr . 19359/04), la Corte EDU ha ammesso “che le
misure adottate dal legislatore, dalle autorità amministrative o dai tribunali
successivamente all’inflizione della pena definitiva, o nel corso dell’espiazione della
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respinto sul punto il reclamo dell’Emiliani, proponendo un’interpretazione che ha già

pena, possano comportare la ridefinizione o la modifica della portata della pena
inflitta dal tribunale del merito”. Ha tuttavia indicato che “per determinare se una
misura adottata nel corso dell’esecuzione di una pena riguarda solo la modalità di
esecuzione della pena o, al contrario, incide sulla sua portata”, occorre “esaminare
in ciascun caso che cosa comportava effettivamente la pena inflitta in base al diritto
interno in vigore al momento pertinente, o in altre parole, quale era la sua natura
intrinseca” e prendere in considerazione “il diritto interno nel suo complesso e la

Ebbene, la considerazione dell’istituto della liberazione anticipata alla luce dei
criteri interpretativi, suggeriti dalla Corte EDU, induce ad escludere che nella
sequenza normativa, caratterizzata dalla temporanea vigenza del D.L. nr. 146/2013
e dall’intervento modificativo della legge di conversione nr. 10/2014, il fenomeno
abbia incidenza sull’entità delle pene cumulate da eseguire in quanto tale e quindi
determini l’introduzione di disposizioni penali sostanziali.
2.2.2 Piuttosto deve considerarsi quanto avvenuto, non tanto quale fenomeno
di successione nel tempo di leggi di diverso contenuto dispositivo, ma alla luce delle
regole dettate dall’art. 77 Costituzione per il caso del mancato recepimento dei
decreti-legge nella legge di conversione; viene in rilievo il comma terzo, secondo il
quale “I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge
entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare
con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti”.
Né tale disposizione potrebbe ricevere deroga per effetto della I. n. 400 del
1988, art. 15, comma 5, laddove dispone che “Le modifiche eventualmente
apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno
successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che
quest’ultima non disponga diversamente….”: si tratta di disposizione diretta
soltanto a stabilire l’entrata in vigore della legge di conversione il giorno successivo
a quello della pubblicazione, in deroga alla previsione generale che prevede
l’ordinaria “vacatio legis”, se non disposto diversamente (Cass. Civ. sez. 1, n. 4781
del 02/05/1991, Rv. 471926; sez. 3, sent. n. 6368 del 07/06/1995, Rv. 492709).
Come osserva, difatti, C. cost. n. 51 del 1985, l'”efficacia” del decreto-legge
non convertito è soltanto limitata agli atti ed ai “rapporti giuridici sorti sulla base dei
decreti non convertiti” e non può in alcun modo essere estesa sino al
riconoscimento di un diritto o di una aspettativa per comportamenti o situazioni
precedenti quando la relativa domanda era ancora “sub iudice” al momento della
conversione del decreto. Inoltre, il giudice costituzionale ha evidenziato che “l’art.
77 Cost., comma 3, e u.c., mentre collega la mancata conversione a una vicenda di
alternatività sincronica fra situazioni normative, in nessun caso considera la norma
dettata con decreto-legge non convertito come norma in vigore in un tratto di
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modalità con cui esso era applicato al momento pertinente”.

tempo quale quello anzidetto; ed anzi, se interpretato sia in riferimento al suo
specifico precetto (privazione, per il decreto – legge non convertito, di ogni effetto
fin dall’inizio), sia in riferimento al sistema in cui esso si colloca (inspirato – come
appare anche dagli altri due commi dell’art. 77 Cost. – a maggior rigore nella
riserva al Parlamento della potestà legislativa) vieta di considerarla tale”. Dunque,
“indipendentemente da quello che possa ritenersi in proposito della norma dettata
con decreto-legge ancora convertibile, la norma contenuta in un decreto-legge non
convertito non ha… attitudine, alla stregua dell’art. 77 Cost., comma 3, e u.c., ad

c.p., commi 2 e 3”, ovverosia in un fenomeno successorio concernente norme
penali sostanziali per le quali vale il principio di irretroattività delle disposizioni di
sfavore, “limitatamente alla sancita applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 2
c.p., commi 2 e 3, al caso del decreto-legge non convertito, e quindi alla sancita
operatività della norma penale favorevole, se in esso contenuta, relativamente ai
fatti pregressi”.
2.2.3. A maggior ragione, perciò, nella materia in esame, sottratta
all’applicazione delle disposizioni dell’art. 2 cod.pen., e dell’art. 25 Cost., così come
ai principi dell’art. 7 CEDU, deve negarsi valore ultrattivo, rispetto a comportamenti
pregressi, alla disposizione del decreto-legge, non recepita dalla legge di
conversione, che a detti comportamenti pregressi collegava un effetto favorevole.
3. Né può dubitarsi della legittimità costituzionale della norma dell’art. 54 ord.
pen., come modificata dalla legge nr. 10/2014, in riferimento all’esclusione dei
condannati per i reati di cui all’art. 4-bis ord. pen. dalla disciplina di favore in tema
di liberazione anticipata, dal momento che tale regime resta giustificato dal giudizio
di pericolosità connaturato alla natura delle violazioni accertate, che rende
ragionevole l’apposizione di limiti soggettivi di applicazione nell’ambito delle
determinazioni discrezionalmente assunte dal legislatore per ragioni di politica
criminale.
Per quanto esposto, l’ordinanza impugnata supera dunque indenne il controllo
operabile nel giudizio di legittimità ed il ricorso va dichiarato inammissibile con la
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Stante
la relativa novità al momento della proposizione del ricorso e la peculiarità delle
questioni proposte, si ritiene di dover escludere profili di colpa addebitabile al
ricorrente e quindi la condanna al pagamento di somma in favore della Cassa delle
Ammende.

P. Q. M.

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inserirsi in un fenomeno “successorio”, quale quello descritto e regolato dall’art. 2

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2016.

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