Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6552 del 09/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6552 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SORTINO CARMELO N. IL 18/06/1965
avverso la sentenza n. 394/2010 CORTE APPELLO di PALERMO, del
15/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 09/12/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Palermo, ritenuta la prevalenza delle già concesse attenuanti generiche e rideterminata la pena, ha confermato nel resto la sentenza emessa in data 19 ottobre 2009 dal Tribunale di Agrigento, Sezione distaccata di Licata, appellata da SORTINO Carmelo, dichiarato responsabile del delitto di furto pluriaggravato, commesso fino al 12
marzo 2008.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sul ricorrere
dell’aggravante del mezzo fraudolento, sulla responsabilità e violazione di legge per non esser
stata dichiarata l’improcedibilità per mancanza di querela atteso che il delitto per effetto delle attenuanti generiche sarebbe divenuto procedibile a querela.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato.
Secondo costante giurisprudenza (cfr. per tutte Rv. 231400) l’allaccio abusivo con apposito cavo
costituisce un artificio che rientra nell’ambito del “mezzo fraudolento” di cui all’art. 625, comma
primo, n. 2, cod. pen.
L’applicazione delle attenuanti generiche anche se prevalenti non esclude la natura di furto aggravato del delitto contestato che è procedibile d’ufficio.
Del tutto generica poi la doglianza relativa alla personale responsabilità del prevenuto che i giudici del merito hanno ritenuto sulla base degli accertamenti della polizia giudiziaria e delle emergenze del dibattimento che in questa sede non possono essere rivalutate a fronte di motivazione completa ed esente da vizi di logica consequenzialità.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P. Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di e. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 dicembre 2013.

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