Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6551 del 14/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6551 Anno 2016
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LI BERGOLIS ARMANDO N. IL 12/02/1975
avverso l’ordinanza n. 7574/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 26/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 14/01/2016

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza del 26 marzo 2015 il Tribunale di sorveglianza di Roma
rigettava il reclamo presentato dal detenuto Armando Li Bergolis, sottoposto a
regime detentivo differenziato, avverso il provvedimento del Magistrato di
sorveglianza di Viterbo del 13 settembre 2014 di trattenimento di una missiva in
arrivo a lui destinata, perché contenente notizie riguardanti vicende relative

riguardanti fatti d’interesse dell’organizzazione, della quale il detenuto faceva parte.
2. Avverso detto provvedimento ha interposto ricorso per cassazione
l’interessato personalmente, il quale si duole di erronea applicazione di legge e di
vizio della motivazione per avere il Tribunale riprodotto le medesime
argomentazioni contenute nell’ordinanza reclamata, così tradendo la “ratio” della
riforma del 2004 e le esigenze di garanzia delle libertà fondamentali, senza avere
considerato che la missiva riguardava argomenti trattati apertamente e relativi
all’azienda di allevamento condotta dalla famiglia del ricorrente e che l’uso del
carattere stampatello era presente nella lettera anche in altri passaggi non
incriminati. Inoltre, il richiamo alla motivazione del decreto applicativo del regime
detentivo differenziato riguarda missive non cifrate intercorse col fratello Franco per
ragioni familiari e l’ordinanza impugnata non dà neppure conto della possibilità di
una lettura alternativa con ricadute inevitabili sull’individuazione di pericoli per
l’ordine e la sicurezza pubblici.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
1.In merito alla decisione di trattenimento, il ricorso oppone censure in punto
di fatto, volte a contestare la ritenuta ambiguità e la veicolazione di possibili
messaggi criptici tra appartenenti a sodalizi criminosi organizzati tramite le
espressioni contenute nella lettera non inoltrata. Trattasi di rilievi critici che
contrastano valutazioni sorrette da adeguata giustificazione per ragioni di sicurezza
pubblica sotto il profilo dell’invio di comunicazioni relative all’apparenza ai bovini
allevati, ritenute in realtà allusive a fatti diversi d’interesse criminale, posto che il
tema dell’azienda agricola non viene trattato nella missiva e quindi è avulso dal
contesto comunicativo ed il mittente ha sottolineato la frase con la preoccupazione
di farsi comprendere, nonostante la chiarezza e la semplicità della domanda posta.
1.1 Tali argomenti non paiono adeguatamente contrastati dalle doglianze del
ricorrente, involgenti profili di fatto sull’innocuità della lettera, sulla compatibilità
dei riferimenti all’attività economica condotta dalla famiglia del ricorrente e sul
1

all’allevamento di bovini, da ritenersi criptiche ed allusive ad altre vicende,

mero sospetto di qualche significato illecito, che non possono essere valutati
direttamente da questa Corte, rientrando nell’ambito di cognizione del giudice di
merito.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti
ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte
Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di

616 cod.proc.pen..

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2016.

sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’art.

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