Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6550 del 14/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6550 Anno 2016
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LORI SALVATORE N. IL 22/01/1967
-C-CR

avversoirordinanzain. 3185/2014 GIUD. SORVEGLIANZA di
FROSINONE, del 10/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 14/01/2016

Ritenuto in fatto

1.Con decreto in data 10 ottobre 2014 il Magistrato di sorveglianza di
Frosinone dichiarava inammissibile l’istanza, proposta ai sensi dell’art. 35-ter ord.
pen. dal detenuto Salvatore Lori, volta ad ottenere la riduzione della pena
detentiva, secondo quanto previsto dall’art. 1 del d.l. 26/6/2014 n. 92, convertito

2.Avverso detto provvedimento ha

proposto ricorso l’interessato

personalmente, il quale ne ha chiesto l’annullamento per avere subito carcerazione
in condizioni degradanti e disumane per lo stato fatiscente del carcere di Regina
Coeli di Roma e di quello di Latina, nonché per le dimensioni ridotte delle celle
detentive dell’istituto di Frosinone, l’assenza di finestre e di acqua calda e bidet nel
bagno, situazione lesiva dei suoi diritti soggettivi.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
1.11 provvedimento impugnato ha fondatamente rilevato che le doglianze
espresse col reclamo sono state oggetto di generica formulazione, dal momento che
l’istanza originaria non specificava, né i singoli periodi di permanenza presso i vari
istituti penitenziari ove il detenuto era stato ristretto, avendo costui indicato
soltanto la data d’inizio dell’esecuzione, né le condizioni lamentate come disumane
ed indicate quale titolo per il riconoscimento dell’invocato beneficio. I rilievi operati
nel decreto in verifica rispondono esattamente al tenore della domanda, mentre il
contenuto illustrativo omesso risulta essere stato parzialmente specificato soltanto
col ricorso diretto a questa Corte, che, in quanto giudice di legittimità, non può
farne oggetto di diretto apprezzamento.
1.1 Come già affermato in precedente caso analogo da questa Corte, “è
inammissibile il reclamo proposto dal detenuto ai sensi degli artt. 35 bis e 69,
comma sesto, legge 26 luglio 1975 n. 354, al fine di ottenere il rimedio risarcitorio
previsto dall’art. 35 ter della medesima legge, quando tale atto non indica i periodi
di detenzione, le strutture carcerarie e le precise ragioni inerenti alle specifiche
condizioni detentive, in relazione ai quali si deduce un trattamento penitenziario
subito in violazione dell’art. 3 Cedu” (sez. 1, n. 22164 del 13/05/2015, Ferraro, rv.
263613; nei termini sez. 1, n. 47480 del 16/7/2015, Manfra, non massimata).
L’impugnazione va dunque dichiarata inammissibile, con la conseguente
condanna del proponente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della
natura della questione sollevata, implicante l’interpretazione di norma di recente
1

nella legge 11/8/2014 n. 117.

introduzione, non si ritiene di poter ravvisare profili di colpa, tali da imporre la
condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2016.

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