Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6550 del 09/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6550 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VANTUR IULIANA N. IL 16/09/1976
STANESCU ALINA N. IL 15/12/1980
AFTUDOR ELENA DIANA N. IL 27/01/1978
COMANESCU CRISTINEL COSTEL N. IL 16/06/1973
GALOFTEANU IOAN MARIUS N. IL 04/08/1977
COMANESCU EUGEN N. IL 16/12/1969
MISCA SORIN NECULAI N. IL 25/11/1978
avverso la sentenza n. 5414/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di PESCARA, del 25/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 09/12/2013
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pescara applicava, fra gli altri, a VANTUR Iuliana, MISCA Sorin Neculai, COMANESCU Eugen, COMANESCU Cristinel Costei, GALOFTEANU Ioan Marius, STANESCU Alina ed AFTUDOR Elena
Diana, a norma degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico Ministero in ordine ai delitti di associazione per delinquere, abusiva captazione di dati di carte di pagamento,
abusiva fabbricazione di carte di pagamento, ed illecito utilizzo delle carte di pagamento, commessi fino al febbraio 2009.
Propongono distinti ma identici ricorsi per cassazione gli imputati che deducono difetto di motivazione sulla responsabilità.
Osserva il Collegio che i ricorsi sono destituiti di specificità e comunque manifestamente infondati o per altro verso inammissibili, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è
da un lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, e dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 C.P.P., facendo riferimento al contenuto degli atti delle indagini preliminari.
E tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. un., u.p.
27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., u.p. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un., u.p. 25 novembre 1998, Messina).
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.500,00# per ognuno.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento di €. 1.500,004 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 dicembre 2013.