Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6549 del 09/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6549 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MUNGO FRANCESCO N. IL 24/05/1971
avverso la sentenza n. 3769/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
10/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 09/12/2013
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza emessa in data
6 marzo 2012 dal locale Tribunale, appellata da MUNGO Francesco, dichiarato responsabile di
più episodi di furto pluriaggravato, commessi il 25 ottobre 2011.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico e risolventesi in censure su
valutazioni di merito, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità,
giacché la motivazione della impugnata sentenza si sottrae ad ogni sindacato per avere adeguatamente richiamato il precedente penale dell’imputato e la gravità dei fatti, elementi sicuramente
rilevanti ex artt. 133 e 62-bis C.P.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 dicembre 2013.