Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6548 del 09/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6548 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PAGANO PIERFRANCO N. IL 18/04/1968
DELLAGAREN DINO N. IL 19/06/1985
avverso la sentenza n. 5165/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
31/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 09/12/2013
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Torino, esclusa un’aggravante e rideterminata la
pena, ha confermato nel resto la sentenza emessa in data 23 maggio 2012 dal locale Tribunale,
appellata da PAGANO Pierfranco e DELLAGAREN Dino, dichiarati responsabili del delitto di
furto aggravato in concorso, commesso il 28 febbraio 2012.
Propongono ricorso per cassazione gli imputati deducendo violazione di legge vizio di motivazione sul ricorrere dell’attenuante ex art. 62 n. 4 c.p.
Osserva il Collegio che i ricorsi sono inammissibili in quanto manifestamente infondati poiché la
Corte di merito ha chiaramente e correttamente evidenziato come il danno dovesse essere valutato nella sua totalità comprensiva del valore della merce sottratta, degli effettivi danni procurati
per la forzatura del baule metallico e delle spese per il ripristino, con ciò adeguatamente giustificando la valutazione di non speciale tenuità del danno arrecato alla persona offesa.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00# per ognuno.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 dicembre 2013.