Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6544 del 31/01/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 6544 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VALENTINO BARTOLOMEO N. IL 03/07/1965
avverso la sentenza n. 1228/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
26/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/01/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MONICA BONI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ‘24,A
che ha concluso pef AD-GuA 21,tu ,Re Ar..4,4e deto
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Udito, per la p e civile, l’Avv
Udit i difenso

Data Udienza: 31/01/2013

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza resa il 26 gennaio 2012 la Corte d’Appello di
Firenze confermava la sentenza in data 25 giugno 2010 del Tribunale di
Lucca, sezione distaccata di Viareggio, che aveva condannato
Bartolomeo Valentino, tenuto conto della recidiva reiterata contestata,

di cui all’art. 2 della legge 27.12.1956 n. 1423, contestatogli per non
aver ottemperato al foglio di via obbligatorio, emesso il 10.11.2006 dal
Questore di Lucca che gli faceva divieto di ritornare nel comune di
Viareggio per la durata di anni tre, fatto accertato in Viareggio il 16
luglio 2007.
2.Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione
l’imputato a mezzo del difensore, il quale deduce:
-violazione di legge in relazione all’art. 7 della legge n. 241/1990, in
quanto il foglio di via obbligatorio era affetto da nullità per essere stato
emesso all’esito di un procedimento amministrativo viziato a causa
dell’omessa comunicazione ad esso imputato dell’avvio del procedimento
stesso, senza che ricorressero le condizioni pretese per derogare
all’obbligo di informazione;
-omessa motivazione in ordine alle ragioni per le quali era stata
applicata la recidiva contestata, nonostante la sua natura facoltativa ed
ai presupposti dai quali desumere una maggiore capacità criminale
desunta dai precedenti penali.

Considerato in diritto

Il ricorso è solo parzialmente fondato e va accolto nei limiti in
seguito specificati.
1.11 primo motivo di gravame ripropone la questione della nullità
del foglio di via obbligatorio in ragione del vizio del procedimento
all’esito del quale era stato emesso: l’eccezione è però stata già
esaminata e correttamente risolta dalla Corte di Appello in conformità
alla disposizione di cui all’art. 21 della legge n. 241/1990.
1.1 Infatti, come affermato da costante indirizzo interpretativo di
questa Corte, “la comunicazione all’interessato, ai sensi dell’art.7 della
legge 7 agosto 1990 n.241, dell’avvio del procedimento per
l’emanazione del provvedimento di rimpatrio con foglio di

via

alla pena di mesi tre di arresto, perché giudicato responsabile del reato

t

obbligatorio previsto dall’art. 2 della legge 27 dicembre 1956 n.1423
può essere omessa – alla luce di quanto affermato dalla Corte
costituzionale con sentenza n.210 del 31 maggio 1995 – non sulla base
del postulato secondo cui mancherebbe, nella specie, un “iter”
amministrativo nel quale l’interessato possa interloquire (dovendosi
invece ritenere che un tale “iter” sussista, atteso che il procedimento
inizia di norma con un rapporto o una relazione di servizio e si svolge

dell’interessato), ma soltanto in quanto si riscontrino particolari ragioni
di urgenza come, ad esempio, nel caso in cui la notizia della presenza di
un soggetto in un determinato luogo sia connessa alla commissione di
determinati reati e, per esigenze di sicurezza e di ordine pubblico,
sussista la necessità di provvedere all’immediato allontanamento del
soggetto medesimo, giudicato pericoloso” (Cass. sez. 1, n. 11716 del
20/09/1999, PM in proc.Pacella, Rv. 21428; in senso conforme Cass.
sez. 1, n. 13002 del 4/3/2009, Masarin, rv. 243139, n. 21916 del
1/6/2006, Guidotti, rv. 234621, sez. 1, n. 27791 del 3/6/2003, PG in
proc. Pistolesi, rv. 225448; sez. 1, n. 11716 del 20/9/1999, PM in proc.
Pacella, rv. 214287).
1.2 Non soltanto la Corte territoriale ha richiamato tale
condivisibile principio di diritto, ma l’ha ritenuto pertinente alla
fattispecie in considerazione della motivazione del provvedimento
contestato, rilevando la presenza di congrua giustificazione per l’omessa
comunicazione al Valentino dell’avvio del procedimento in relazione ad
“indefettibili ragioni di urgenza”, connesse ai precedenti del soggetto ed
all’assenza da parte dello stesso di fissa dimora nel comune di Viareggio,
circostanze che lo rendevano pericoloso per la sicurezza pubblica per la
possibile dedizione alla commissione di reati ed imponevano l’immediato
allontanamento da quel territorio.
1.3 Rispetto a tali rilievi il ricorso si limita a sostenere che la
sentenza impugnata avrebbe ritenuto superflua la comunicazione
dell’avvio del procedimento per esserne stato egli a conoscenza in
ragione dell’avvenuta notificazione; in realtà tale osservazione va
ricondotta all’affermata natura volontaria della violazione contestata,
mentre la deroga all’obbligo di avviso dell’inizio del procedimento è stato
ritenuto giustificato dalle ragioni di urgenza connesse ad esigenze di
tutela della sicurezza pubblica, quindi sotto un profilo nettamente
diverso. Pertanto, al riguardo il ricorso risulta aspecifico, essendo avulso
dal reale percorso motivazionale della sentenza impugnata, che risulta

con l’acquisizione di informazioni sui trascorsi e sui precedenti

rispettosa del dettato normativa e dell’interpretazione giurisprudenziale
sopra citata.
2. Col secondo motivo ci si duole dell’omessa motivazione in ordine
all’applicazione della recidiva e del conseguente aumento di pena,
statuizioni che si assume essere rimaste prive di reale giustificazione.
La doglianza è fondata, dal momento che la contestazione della
recidiva è avvenuta con riferimento ad una fattispecie di reato

all’art. 99 cod. pen. con la conseguente violazione di tale disposizione di
legge; ne discende l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata limitatamente alla ritenuta recidiva con conseguente
eliminazione della porzione di pena, per essa stabilita dal primo Giudice
in mese uno di arresto. Secondo il calcolo esposto nella pronuncia di
primo grado, la pena resta quindi rideterminata in mesi due di arresto.
Pertanto, l’accoglimento del ricorso può essere soltanto parziale
quanto al secondo motivo dell’impugnazione, che nel resto va respinta.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla
ritenuta recidiva che elimina; ridetermina conseguentemente la pena in
mesi due di arresto. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.

contravvenzionale, in contrasto con quanto stabilito dalla norma di cui

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