Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6544 del 09/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6544 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: VESSICHELLI MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BUZA DANIEL N. IL 01/11/1975
avverso la sentenza n. 5092/2012 TRIBUNALE di TORINO, del
24/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;

Data Udienza: 09/12/2013

••
Fatto e diritto
Propone ricorso per cassazione Buza Daniel, avverso la sentenza del Tribunale di Torino, in data 24 ottobre
2012, con la quale gli è stata applicata, ai sensi dell’articolo 444 c.p. p., la pena concordata col Pubblico
ministero, in ordine all’imputazione di furto pluriaggravato, commesso in concorso con altro, il 22 ottobre
2012 ed avente ad oggetto 27 taniche di carburante asportate da un locomotore ferroviario, fermo nei
pressi della Stazione di Torino-Stura.
Deduce il vizio della motivazione in ordine alle cause di proscioglimento nel merito ai sensi dell’articolo 129
c.p. p.

Il ricorso è inammissibile.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che, in tema di patteggiamento, la motivazione
della sentenza in relazione alla mancanza dei presupposti per l’applicazione dell’art 129 cod.proc.pen. può
anche essere meramente enunciativa. Invero, poiché la richiesta di applicazione della pena deve essere
considerata quantomeno come ammissione del fatto (quando non la si voglia addirittura ritenere
ammissione di responsabilità o implicito riconoscimento di colpevolezza), il giudice deve pronunciare
sentenza di proscioglimento solo se manchi un quadro probatorio idoneo a definire il fatto come reato o se
dagli atti già risultino elementi tali da imporre di superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore
ricollega proprio alla formulazione della richiesta di applicazione della pena (Sez. 5, Ordinanza n. 4117 del
20/09/1999 Cc. (dep. 29/09/1999) Rv. 214478; Conformi: N. 2495 del 1991 Rv. 188057, N. 6018 del 1991
Rv. 187294, N. 8719 del 1991 Rv. 188084, N. 123 del 1994 Rv. 196824, N. 2228 del 1994 Rv. 198419, N.
2468 del 1995 Rv. 202487, N. 5517 del 1995 Rv. 203026).
Nel caso di specie, la doglianza è formulata in termini del tutto generici, senza indicazione di eventuali
circostanze di fatto che il giudice del merito abbia trascurato.
Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cpp, la condanna del ricorrente al versamento, in favore della
cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro 1500.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a
versare alla cassa delle ammende la somma di euro 1500.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2013

Il Presidente

il Cons. est.

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