Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6543 del 09/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6543 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: VESSICHELLI MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FARO KA N. IL 01/11/1982
avverso la sentenza n. 23846/2012 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
26/024011 O-I3
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;

Data Udienza: 09/12/2013

4

Fatto e diritto
Propone ricorso per cassazione Faro Ka, avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Torino, in data 26
febbraio 2013, con la quale gli è stata applicata, ai sensi dell’articolo 444 c.p. p., la pena concordata col
Pubblico ministero, in ordine al reato continuato di false generalità, commesso in quattro delle cinque
occasioni nelle quali, a partire dal 13 marzo 2007, fino al 7 dicembre 2011, aveva declinato, in maniera
sempre diversa, alle autorità che glielo chiedevano,i1 nome e \o la data di nascita.
Deduce il vizio della motivazione in ordine alla congruità della pena comminata in relazione al comma

Il ricorso è inammissibile.
I motivi di impugnazione, oltre ad essere del tutto inadeguati relazione alla natura della sentenza oggetto di
gravame, lo sono anche perché fanno riferimento a circostanze non apprezzabili nel processo in esame.
In questo, infatti, la pena è stata determinata in aumento, rispetto a quella inflitta per il reato ex articolo 73
d.p.r. 309 del ’90 e per altre fattispecie di false generalità, con altra sentenza divenuta irrevocabile.
L’imputato critica, con il ricorso, la individuazione della pena base la quale, nella sua entità, ha già formato
oggetto di sentenza passata in giudicato e, risultando quella relativa al reato più grave, è immodificabile (v.
Sez. 3, Sentenza n. 20915 del 26/04/2013 Ud. (dep. 15/05/2013) Rv. 255778; Conformi: N. 7089 del 1997
Rv. 208233, N. 9592 del 2000 Rv. 217281), oltre che rientrante nel patto sulla pena, ormai concluso.
Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cpp, la condanna del ricorrente al versamento, in favore della
cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro 1500.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a
versare alla cassa delle ammende la somma di euro 1500.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2013

Ma/4A,

Il Presidente

il Cons. est.

quinto del reato di cui all’articolo 73 legge stupefacenti.

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