Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6541 del 10/01/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 6541 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BEVILACQUA FIORE N. IL 28/07/1976
avverso la sentenza n. 1370/2011 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 26/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/01/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLA’
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
92,6~eirj.=
che ha concluso per

777«.

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 10/01/2013

Ritenuto in fatto

Ricorreva per cassazione la difesa dell’imputato, deducendo violazione di legge (il contestato
art. 6 della L n. 1423/56) e vizio di motivazione: le norme del codice della strada che punivano
penalmente le varie ipotesi di guida senza patente erano state depenalizzate dal d. Igs. n. 507
del 30/12/99 (art. 19.1.a) e, con esse, doveva ritenersi abrogata anche la norma in oggetto, in
quanto fattispecie non autonoma di reato ma circostanza aggravante (a causa della condizione
soggettiva dell’agente) di quella ordinaria venuta meno; né la sentenza aveva indicato un bene
giuridico altrimenti leso dalla condotta dell’imputato. Chiedeva l’annullamento.
Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG chiedeva il rigetto del ricorso. Nessuno
compariva per il ricorrente.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e va rigettato. La depenalizzazione della guida senza patente in quanto
tale non ha riguardato lo specifico reato previsto dall’art. 6 L n. 1423/56 che, contrariamente
alla tesi del ricorrente (cfr. Cass., sez. I, n. 8496 del 5/2/09, rv. 243453), è figura autonoma
di reato (laddove il bene giuridico tutelato riguarda l’efficacia della prevenzione speciale di PS e
non la sicurezza stradale). Premesso che anche se correlato ad una violazione amministrativa
non sarebbe mutato il disvalore della condotta imputata al sorvegliato speciale, si annota per
completezza espositiva che al momento dell’accertamento (il 26/2/08) la sanzione penale della
guida senza patente era stata reintrodotta con d.l. 3/8/07 n. 117, conv. in I. 2/10/07 n. 160.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Pqm
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 10/1/13
Il

Con sentenza 26/6/12 la Corte di Appello di Reggio Calabria confermava la sentenza 11/5/11
del Tribunale di Locri, sezione distaccata di Siderno, che condannava Bevilacqua Fiore alla pena
di mesi 6 di arresto per il reato di guida senza patente (accertato in Marina di Gioiosa Jonica il
26/2/08) per la revoca della stessa a seguito di sottoposizione a sorveglianza speciale della PS
irrogata al Bevilacqua per anni due con decreto del Tribunale di Reggio Calabria del 26/4/05
notificatogli in carcere il 15/10/05 e successivamente in stato di libertà il 31/8/06 (misura che,
ridotta a un anno e sei mesi con decreto della Corte di Appello di Reggio Calabria del 22/11/06,
sarebbe cessata il 29/2/08). Il 26/2/08 il Bevilacqua era sorpreso dai CC in servizio di controllo
alla guida di una Nissan Micra.

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