Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6541 del 09/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6541 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: VESSICHELLI MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI MEO MASSIMO N. IL 20/06/1965
avverso la sentenza n. 681/2010 TRIBUNALE di LATINA, del
18/07/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;

Data Udienza: 09/12/2013

41.

••

Fatto e diritto
Ha proposto appello — impugnazione come tale non prevista dall’ art. 593 comma 3 cpp, ma da riqualificarsi
come ricorso ai sensi dell’articolo 568 cpp – Di Meo Massimo, avverso la sentenza del Tribunale di Latina, in
data 18 luglio 2011, di condanna alla pena di C 500 di ammenda e al risarcimento del danno , in ordine al
reato continuato di molestie telefoniche, commesso ai danni di Gasbarroni Lorena, dal mese di ottobre
2007 fino al 29 gennaio 2009.
Ha dedotto la mancanza di prova sufficiente in ordine alla riferibilità, a sé stesso, delle telefonate con le

Il ricorso è inammissibile.
La tesi accreditata in sentenza è quella della riferibilità, della condotta criminosa, all’imputato, in ragione
del fatto che le molestie sono state realizzate con l’uso del telefono cellulare ad esso intestato.
Si tratta di una motivazione del tutto plausibile e razionale che tiene conto della massima di esperienza
secondo cui il cellulare è un oggetto personale e, salvo dimostrazione del contrario, viene utilizzato dal suo
proprietario.
Il difensore critica soltanto genericamente tale assunto, contravvenendo al disposto dell’articolo 581 c.p. p.
che richiede la illustrazione specifica delle ragioni di fatto poste a sostegno del motivo di impugnazione e
capaci di evidenziarne la rilevanza.
Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cpp, la condanna del ricorrente al versamento, in favore della
cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro 1000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a
versare alla cassa delle ammende la somma di euro 1000.
Così deciso in Roma il 9 dicembre 2013

Il Presidente

il Cons. est.

quali sono state realizzate le molestie.

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