Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 654 del 12/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 654 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Gargiulo Elio, nato a Pompei 1’01/03/1951

avverso la sentenza del 14/05/2012 della Corte d’Appello di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gabriele
Mazzotta, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Giudice
dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Torre Annunziata dell’11/12/2008,
con la quale Elio Gargiulo era ritenuto responsabile del reato continuato di cui
agli artt. 476, 479 e 640 cod. pen., commesso concorrendo quale contribuente
con Stefano Nicolini, impiegato dell’Agenzia delle Entrate di Castellammare di
1

Data Udienza: 12/11/2013

Stabia, nella formazione di falsa documentazione informatica con la quale veniva
simulata l’esistenza di un credito di imposta ai fini di IVA e IRAP per l’ano 2002
pari ad C. 4173, conseguendo l’ingiusto profitto della riduzione per tale importo
dell’imposta effettivamente dovuta per C. 4884,42.
L’imputato ricorre sui punti e per i motivi di seguito indicati.
1. Sull’affermazione di responsabilità, il ricorrente deduce contraddittorietà
della motivazione rispetto alle dichiarazioni ampiamente confessorie del
coimputato Nicolini, nelle quali lo stesso non includeva il Gargiulo fra i numerosi

relativi alle loro posizioni. Lamenta altresì illogicità dell’apodittica asserzione per
la quale il Nicolini agiva sempre a seguito di richiesta degli interessati e
dell’attribuzione di significatività probatoria all’essersi l’imputato personalmente
recato presso gli uffici dell’agenzia delle entrate invece di chiedere un
appuntamento per via telematica, semmai indicativa del mero intento del
Gargiulo di rateizzare l’imposta dovuta, in effetti pagata prima della ricezione
dell’avviso di garanzia.
2. Sulla qualificazione della condotta di truffa come consumata anziché come
tentata, il ricorrente deduce violazione di legge nel ritenuto perfezionamento del
reato con l’alterazione del documento informatico e non con l’emissione di una
cartella esattoriale riportante l’indebita compensazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso relativi all’affermazione di responsabilità dell’imputato
sono infondati.
Insussistente è in primo luogo il lamentato vizio di contraddittorietà della
motivazione rispetto alle dichiarazioni con le quali il Nicolini, nel rendere piena
confessione sugli addebiti, non menzionava il Gargiulo come persona che lo
avesse incaricato di manipolare i dati informatici relativi alla propria posizione. La
circostanza veniva infatti coerentemente superata, nella sentenza impugnata,
con una valutazione di sostanziale inattendibilità di tale passaggio dichiarativo
nel momento in cui lo stesso avrebbe presupposto l’inverosimile ipotesi dell’aver
il Nicolini agito in questo caso, a differenza dei numerosi altri contestatigli,
all’insaputa dell’unico interessato e senza richiedere allo stesso alcun compenso.
Escluso conseguentemente che tale argomentazione abbia il carattere di
apoditticità attribuitole dal ricorrente, la Corte territoriale attribuiva altrettanto
coerentemente valenza probatoria all’ulteriore circostanza per la quale l’imputato
non si rivolgeva per la pratica in esame al proprio commercialista di fiducia, ma
2

contribuenti che lo avevano contattato perché egli manipolasse i dati informatici

si recava direttamente alla sede dell’Agenzia delle entrate in cui la lavorava il
Nicolini; circostanza alla quale, in quanto valutata unitamente alla successiva
alterazione dei dati, veniva attribuito, senza incorrere in vizi logici, il significato
di un contatto perché l’alterazione venisse eseguita, piuttosto che quello
ipotizzato dal ricorrente nel mero tentativo del Gargiulo di ottenere la
rateizzazione del debito tributario. Il successivo pagamento dell’imposta da parte
dell’imputato era infine correttamente considerato e ritenuto irrilevante dai

2. E’ altresì infondato il motivo di ricorso relativo alla qualificazione della
condotta di truffa come consumata anziché come tentata.
L’argomentazione del ricorrente, per la quale il reato si consumerebbe con
l’emissione di una cartella esattoriale che tenga conto dell’indebita
compensazione, e non la precedente annotazione di detta compensazione nel
documento informatico, trascura la possibilità che la misura della corresponsione
di un tributo sia determinata dall’iscrizione in un apposito elenco, in modo tale
da far derivare da tale iscrizione il conseguimento dell’ingiusto profitto per il
soggetto agente e del danno per la parte offesa, con la conseguente
consumazione del reato di truffa (Sez. 2, n. 1125 del 03/06/1974, Soccal, Rv.
128721). In un caso come quello esaminato, l’informatizzazione delle procedure
tributarie attribuisce immediata efficacia all’iscrizione nel sistema informatico
della situazione debitoria del contribuente. Ed in tal senso, essendo dedotto dal
ricorrente un motivo afferente ad una violazione di legge, può integrarsi la
motivazione della sentenza impugnata sul punto; il riferimento della stessa
all’illecito arricchimento del contribuente ed al depauperamento del patrimonio
dell’amministrazione a seguito dell’eliminazione del debito tributario va infatti
inteso attribuendo tale effetto eliminatorio all’iscrizione della compensazione non
dovuta nel sistema informatico.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 12/11/2013

DEPOSITATA« CANCELLERIA

giudici di merito in quanto intervenuto successivamente all’alterazione.

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