Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6531 del 27/11/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 6531 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: FRANCO AMEDEO

SENTENZA
sul ricorso proposto da Hafez Hamay, nato a Alessandria d’Egitto il
27.3.1862;
avverso le ordinanze emesse il 13 aprile 2012 e il 13 giugno 2012 dalla
corte d’appello di Milano;
udita nella udienza in camera di consiglio del 27 novembre 2012 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Mario Fraticelli. che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Michelangelo Iurlaro;
Osserva
ritenuto che Hafez Hamay propone personalmente ricorso per cassazione
avverso le due suddette ordinanze della corte d’appello di Milano, con le quali è
stata rigettata la sua richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare in carcere;
che il medesimo è stato arrestato il 7.7.2010 e condannato alla pena di anni
tre di reclusione per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti con sentenza
dell’1.12.2010 del tribunale di Milano, confermata dalla corte d’appello di Milano con sentenza 10.6.2011;
considerato che essendo stata confermata in appello la sentenza di condanna in primo grado (c.d. doppia conforme), ai sensi dell’art. 303 cod. proc.
pen. il termine massimo di custodia cautelare è di quattro anni, che nella specie
scadrà il 6.7.2013 per fine pena;
che pertanto il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile;
che conseguentemente, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen., segue
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza
di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità
del ricorso, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma,

Data Udienza: 27/11/2012

che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in E 1.000,00;
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di E 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a
quanto stabilito dall’art. 94, co. l ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 27
novembre 2012.

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