Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6527 del 20/09/2012


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 6527 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
QASIM NADEEM N. IL 16/04/1973
avverso l’ordinanza n. 119/2012 TRIB. LIBERTA’ di ANCONA, del
27/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
Ictte/sentite le conclusioni del PG Dott.
k4v:51

Uditi difensor Avv.;

A

lx,eouxuai2A- Vt-e.,z L, otg

Data Udienza: 20/09/2012

*

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con ordinanza del 27 aprile 2012, il Tribunale di Ancona – Sezione per il Riesame rigettava l’appello proposto nell’interesse di QASIM NADAEEM (indagato per il reato di cui
all’art 73 comma 1 bis del D.P.R. 309/90) avverso l’ordinanza del 10 aprile 2012 con la quale il
GIP del Tribunale di *lacerata aveva dichiari t-inammissibile l’istanza di declaratoria di

Civitavecchia in relazione a precedente ordinanza applicativa della custodia in carcere emessa
a carico del QASIM in data 26 settembre 2011.
1.2 I! Tribunale, dopo aver ripercorso i punti salienti della vicenda – in particolare
sottolineando che l’ordinanza con la quale era stata applicata la custodia in carcere era stata
confermata dal Tribunale del Riesame e che, nelle more, era intervenuta sentenza ex art. 438
cod. proc. pen. emessa in data 7 marzo 2012 dal GUP del Tribunale di Macerata con la quale il
QASIM era stato ritenuto colpevole del reato ascrittogli e condannato alla pena di anni quattro
di reclusione oltre la multa – precisava che l’appello proposto avverso l’ordinanza con la quale
era stato confermato il provvedimento (di inammissibilità) del GIP pronunciatosi sulla richiesta
di declaratoria della incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Civitavecchia, era del
tutto privo di fondamento: più in particolare, il Tribunale rilevava che non avendo a suo tempo
la difesa del QASIM proposto sul punto impugnazione ex art. 309 cod. proc. pen. in sede di
riesame sulla misura cautelare, non era giuridicamente possibile la proposizione di una nuova
istanza tendente alla declaratoria di incompetenza territoriale in pendenza di una sentenza
eventualmente appellabile su tale specifico punto e, dunque, che l’appello proposto avverso
l’ordinanza di inammissibilità del GIP doveva ritenersi palesemente infondato.
1.3 Per l’annullamento dell’ordinanza ricorre l’indagato QASAM NADEEM a mezzo del
proprio difensore fiduciario censurando tale decisione per violazione di legge ed in particolare
osservando che la pronuncia sulla incompetenza per territorio poteva essere emessa dal
Tribunale del Riesame (così come dal GIP e dal GUP) in ogni stato e grado del procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso nei termini in cui è stato proposto è manifestamente infondato: non solo
vengono riproposte in seno al ricorso questioni già congruamente ed ampiamente valutate dal
Tribunale del Riesame, ma non può non rilevarsi come eventuali questioni sulla incompetenza
territoriale avrebbero dovute essere poste o in sede di riesame avverso l’ordinanza applicativa
della misura cautelare (riesame, peraltro respinto dal Tribunale con ordinanza del 18 ottobre
2011 ma per ragioni diverse) ovvero – ed eventualmente – in sede di appello avverso la
sentenza emessa dal GUP, posto che non era logicamente, ma neanche giuridicamente,
possibile riproporre in via autonoma una ennesima questione sulla ritenuta incompetenza

1

incompetenza territoriale e disposto la trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di

territoriale una volta che era stata pronunciata sentenza da parte del GUP del Tribunale di
Macerata che aveva ritenuto la propria competenza. Correttamente, infatti, il Tribunale ha
rilevato l’estrema illogicità di una siffatta metodica che di fatto avrebbe dovuto comportare una
modifica della sentenza di primo grado in modo irrituale ed al di fuori del sistema delle
impugnazioni, essendo evidente che solo in sede di appello avverso la sentenza l’imputato
avrebbe potuto fare valere le proprie ragioni in merito alla questione di incompetenza
territoriale una volta che nella fase delle indagini preliminari la questione non era stata posta

2. Alla manifesta infondatezza del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, trovandosi lo stesso in colpa per avere dato causa alla
inammissibilità, va disposta la condanna al pagamento della somma di C 1.000,00 – ritenuta
congrua – da versarsi alla Cassa delle Ammende.
7. Va inoltre disposto che copia della presente sentenza venga trasmessa al Direttore
dell’Istituto Penitenziario competente, a norma dell’art. 94 comma 1 ter Disp. Att. Cod. proc.
pen.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore
dell’Istituto Penitenziario competente, a norma dell’art. 94 comma 1 ter Disp. Att. Cod. proc.
pen.
Così de
Il Co

o in Roma, 20 settembre 2012
Il residente
C

cl .

quassoni

all’attenzione del Tribunale del Riesame e nemmeno dello stesso GIP.

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