Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 652 del 12/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 652 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Valle Pasquale, nato a Reggio Calabria il 07/09/1953

avverso la sentenza del 21/06/2012 della Corte d’Appello di Reggio Calabria

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gabriele
Mazzotta, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Alessandro Maria Travia, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATI-0

Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale
di Reggio Calabria del 12/07/2007, veniva confermata l’affermazione di
responsabilità di Pasquale Valle per il reato di cui all’art. 216 r.d. 16 marzo 1942,
1

Data Udienza: 12/11/2013

n. 267, commesso quale presidente del consiglio di amministrazione della Nuove
Frontiere s.coop.r.I., dichiarata fallita in Reggio Calabria il 29/06/2001, non
tenendone il libro inventari e tenendone le altre scritture contabili in modo da
impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita,
confermandosi altresì la condanna del Valle alla pena di anni due di reclusione.
La sentenza di primo grado veniva riformata con la declaratoria di improcedibilità
del reato di cui all’art. 217 legge fall., ritenuto nei confronti dei coimputati e
componenti del consiglio di amministrazione Ennio Rechichi, Giuseppina Rechichi,

prescrizione.
L’imputato ricorre sull’affermazione di responsabilità e deduce violazione di
legge e mancanza di motivazione in ordine all’intervenuta modifica legislativa dei
presupposti della dichiarazione di fallimento rispetto alla posizione di piccolo
imprenditore. Lamenta altresì contraddittorietà della diversa qualificazione
giuridica del reato come bancarotta semplice nei confronti degli imputati, e
comunque della ritenuta ipotesi di bancarotta fraudolenta per una società che
nella stessa sentenza impugnata veniva indicata come inattiva dal 1995,
denunciando l’illogicità del riferimento dei giudici di merito all’intento di impedire
la ricostruzione della destinazione di finanziamenti pubblici ricevuti dalla fallita
nel momento in cui gli stessi erano stati erogati nel corso di una gestione
precedente a quella dell’imputato, ed il fallimento era stato determinato da
un’unica posizione debitoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.
Non esaminando il tema proposto dal ricorrente in ordine alla sussistenza,
nella posizione della Nuove Frontiere, dei diversi requisiti di fallibilità introdotti
con le modifiche normative intervenute successivamente alla declaratoria di
fallimento della stessa, la Corte territoriale faceva infatti corretta applicazione dei
principi stabiliti da questa Corte (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli,
Rv.239398; Sez. 5, n. 9279 dell’08/01/2009, Carottini, Rv.2 43160; Sez. 5, n.
40404 dell’08/05/2009, Melucci, Rv. 245427), per i quali la dichiarazione di
fallimento, costituendo atto giuridico richiamato nella struttura di una fattispecie
incriminatrice, ne diviene componente solo in quanto provvedimento giudiziale
che attualizza e rende concreta la potenzialità offensiva della condotta, e non in
quanto rappresentativo dei fatti che con esso vengano accertati, unicamente sui
quali, e non anche sull’atto giuridico della declaratoria di fallimento, incide la
2

Gennaro Amoroso e Pasquale Gioffré, in quanto estinto per intervenuta

normativa che individua i presupposti di quest’ultima; normativa che pertanto,
nella sua natura indiscutibilmente extrapenale, investe ciò che propriamente è
l’elemento costitutivo della fattispecie e non può essere qualificata come
integratrice del precetto penale, derivandone l’estraneità delle modifiche
legislative normative di cui sopra all’operatività dell’art. 2 cod. pen. e
l’inapplicabilità delle stesse, ai fini penali, alle vicende fallimentari
precedentemente in corso.
Nessuna contraddittorietà è poi ravvisabile nelle argomentazioni dei giudici

semplice, della condotta dei coimputati. Il punto era infatti oggetto nella
sentenza impugnata di una valutazione di merito, non censurabile in questa
sede, per la quale si osservava che nei confronti dei predetti coimputati, in
quanto consiglieri di amministrazione, era ravvisabile un’infrazione agli obblighi
di vigilanza riconducibile a mera negligenza.
E’ infine esente da vizi logici, contrariamente a quanto sostenuto dal
ricorrente, la valutazione dei giudici di merito per la quale la condotta di
bancarotta fraudolenta documentale era ravvisabile con riguardo all’impossibilità,
che ne derivava, di ricostruire la destinazione dei finanziamenti pubblici percepiti
dalla società fino al 1992. L’inattività della fallita a partire dal 1995 ed il
conseguimento dei predetti finanziamenti non corso della gestione di una diversa
compagine amministrativa non faceva venir meno l’interesse della curatela, nella
rappresentanza delle posizioni creditorie, di verificare tale destinazione nel
momento in cui, come evidenziato nella sentenza impugnata, nell’anno 1993
risultavano acquistati macchinari ed arredi per ufficio in gran parte non rinvenuti.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 12/11/2013

Il Consigliere es nsore

Il piesidente
,
/

di merito con riguardo alla diversa qualificazione, nel senso della bancarotta

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA