Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 652 del 04/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 652 Anno 2018
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
TUSHE ARMANDO nato il 13/03/1982
PERLEKA KASTRIOT nato il 20/12/1970 a BILAJ KRUJE( ALBANIA)

avverso la sentenza del 06/11/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;

Data Udienza: 04/12/2017

Fatto e diritto
Per quanto ancora rileva, con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello
di Ancona, ha confermato l’affermazione di responsabilità nei confronti di
Armando Tushe e Kastriot Perleka, in relazione ai reati loro contestati.
I difensori del Tushe hanno presentato ricorso con il quale lamentano vizi
motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ricostruzione operata dal
giudice di prime cure per i reati di cui ai capi A (primo motivo), B, C, D, E, F
(secondo motivo), H, I, i (terzo motivo), L, unitamente alla ritenuta sussistenza

indifferenziato la responsabilità degli imputati (quarto motivo), ed alla mancata
concessione delle circostanze attenuanti generiche (quinto motivo). È stata
depositata memoria nell’interesse del Tushe.
Il Perleka ha presentato personalmente ricorso dolendosi della ritenuta
sussistenza dell’elemento soggettivo, nonché della mancata applicazione dell’art.
648, secondo comma, cod. pen. e dell’erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen.
(primo motivo) e, infine, di vizi motivazionali (secondo motivo).
I primi quattro motivi del ricorso proposto dal Tushe sono inammissibil’, per
assenza di specificità, in quanto fondati su censure che, nella sostanza,
ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata
non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a
mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità (Sez. 4,
29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598,
Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945;
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Con riguardo al quinto
motivo di ricorso, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche
è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è
insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419),
anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è
necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle
attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o
sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli
faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo
disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del
18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
248244).
1

dell’elemento soggettivo, per avere la corte territoriale accertato in modo

Anche il ricorso del Perleka, in entrambi i motivi, deve ritenersi inammissibile.
Con riferimento al primo motivo, oltre a quanto sopra detto a proposito del
ricorso del coimputato, si rileva la assoluta genericità delle critiche svolte.
Quest’ultima considerazione vale anche per il secondo motivo. Tra i requisiti del
ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della
specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure
su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di
indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

dall’art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione
della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi
che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice
dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna
di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedwte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in
Il Consigliere

dicembre 2017
t

oe

Il Pr

Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti

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