Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6518 del 27/11/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 6518 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: FRANCO AMEDEO

SENTENZA
sul ricorso proposto da Bertamino Fabio, nato a Portici il 26.6.1965;
avverso la sentenza emessa il 16 gennaio 2009 dalla corte d’appello di Salerno;
udita nella pubblica udienza del 27 novembre 2012 la relazione fatta dal
Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente al capo B);
Svolgimento del processo
Con sentenza 28 maggio 1999 il Gup del tribunale di Salerno dichiarò
Bertamino Fabio colpevole del reato di cui agli artt. 73 e 73, comma 1 bis,
d.p.R. 309 del 1990, per avere fatto parte di una associazione dedita al traffico
di sostanze stupefacenti e per avere acquistato in numerose occasioni da Lanza
Domenico quantitativi imprecisati di cocaina e lo condannò alla pena di anni 4 e
mesi 8 di reclusione.
La corte d’appello di Salerno, con sentenza 16 gennaio 2009, escluse la
partecipazione al sodalizio associativo, confermò la dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 73 d.p.R. 309 del 1990, riconobbe l’ipotesi del
comma 5, e rideterminò la pena in anni due di reclusione ed € 2.000,00 di multa, interamente condonata.
L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione sulla conferma della condanna per non avere, la sentenza impugnata, fornito
alcuna risposta sulla sua responsabilità, essendo emerso che gli acquisti venivano da lui effettuati per esclusivo uso personale. La motivazione è inoltre graficamente inesistente.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato, in quanto effettivamente la sentenza impugnata è totalmente priva di motivazione, anche graficamente, sulla responsabilità
dell’imputato per il reato di cui all’art. 73 d.p.R. 309 del 1990 e sui relativi spe-

Data Udienza: 27/11/2012

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motivi di appello. La sentenza d’appello riporta il contenuto della sentenza
di primo grado e delle doglianze difensive, ma poi si interrompe improvvisamente prima della esposizione delle ragioni per la conferma della condanna. Si
tratta evidentemente di un errore di redazione, di cui stranamente nessuno dei
due sottoscrittori si è reso conto, e che non può essere sanato in questa sede.
La sentenza impugnata deve dunque essere annullata limitatamente al capo
B) per assoluta mancanza di motivazione con rinvio alla corte d’appello di Napoli per nuovo giudizio.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione
annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo B) e rinvia ad altra
sezione della corte d’appello di Napoli per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 27
novembre 2012.

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