Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6517 del 11/12/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6517 Anno 2016
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RAPONI RAOULn. IL 10/11/1946
avverso l’ordinanza n. 2945/2014 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 23/04/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
lette/sete le conclusioni del PG Dott. -P c, 0 Q)- P

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Data Udienza: 11/12/2015

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 23/04/2015 la Corte d’appello di Catanzaro ha dichiarato
l’inammissibilità della richiesta di revisione proposta da Raul Raponi in relazione
alla sentenza della Corte d’appello di Potenza del 24/04/2003, irrevocabile dal
18/07/2003, con la quale il Raponi è stato condannato alla pena di due anni e un
mese di reclusione per fatti di bancarotta fraudolenta.
2. Il Raponi propone personalmente ricorso per cassazione, con il quale lamenta
violazione di legge.

Considerato in diritto
1. In relazione alla richiesta, contenuta nella memoria di replica depositata in
data 05/12/2015, di trattazione del ricorso in pubblica udienza, si osserva che, ai
sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen., la Corte di Cassazione procede in
camera di consiglio quando deve decidere su ricorsi contro provvedimenti che,
come nella specie, non siano stati emessi nel dibattimento. Peraltro, sempre
l’art. 611, comma 1, cit. aggiunge che, in assenza di disposizioni specifiche, la
Corte giudica sui motivi, sulle richieste del Procuratore generale e sulle memorie
delle altre parti senza intervento dei difensori.
2. Ciò posto, il ricorso è inammissibile perché privo di motivi, giacché, dopo
avere ripercorso in sintesi il contenuto delle precedenti richieste, si limita a
qualificare come “pienamente e legittima e fondata” la richiesta, senza in alcun
modo indicare quali vizi in concreto sarebbero ravvisabili nell’ordinanza

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quale, per un verso, ha osservato che la mancata valutazione di taluni
presupposti di revisione da parte di precedenti ordinanze avrebbe dovuto essere
impugnata con ricorso per cassazione avverso queste ultime e, per altro verso,
che le prove addotte a fondamento della richiesta di revisione erano già state
considerate dalla sentenza di condanna e ritenute ininfluenti, irrilevanti o in
conferenti.
3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione
delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 11/12/2015
Il Corn-ponente esten ore

Il Presidente

3. È stata depositata memoria nell’interesse del Raponi.

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