Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6516 del 11/12/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 6516 Anno 2016
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MULTARI MASSIMO MARTINO N. IL 25/02/1967
avverso l’ordinanza n. 32/2013 TRIBUNALE di TORINO, del
09/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
lette/s9ti6le conclusioni del PG Dott. AA 1″ o
_efz,
&ACA-4- -Le—
1-.4– –

-“”

L ,C”)-A

4,2-

{

re-,\

Data Udienza: 11/12/2015

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 09/12/2014 il Tribunale di Torino ha disposto correggersi
l’errore materiale contenuto nella sentenza depositata in data 18/11/2013, la
quale, invece di recare in calce alla motivazione il dispositivo letto all’udienza del
04/11/2013, riportava un diverso dispositivo.
2. Nell’interesse dell’imputato, Massimo Martino Multari, è stato proposto ricorso
per cassazione, con il quale si lamenta violazione dell’art. 130 cod. proc. pen.,
sia sotto il profilo che l’erronea indicazione del dispositivo non configura un mero
errore materiale, sia sotto il profilo che, a seguito della proposizione del ricorso

disposta dal giudice dell’impugnazione.
Considerato in diritto
1. La seconda censura articolata dal ricorrente, da esaminare preliminarmente in
quanto investe la competenza a disporre la correzione, è inammissibile.
Anche a tacere dell’orientamento secondo il quale la correzione di errori materiali
può essere disposta dal giudice che ha deliberato il provvedimento, non solo
nella pendenza dei termini per l’impugnazione, ma anche fino a quando gli atti
non siano ancora materialmente pervenuti nella sfera del giudice ad quem4Sez.
4, n. 29807 del 21/05/2015, Mosconi, Rv. 264111), si osserva – e il rilievo è
assorbente – che il ricorrente non ha in alcun modo documentato l’avvenuta
proposizione del ricorso per cassazione.
Inammissibile è anche, per manifesta infondatezza, la prima articolazione del
motivo, giacché non è configurabile la nullità di cui all’art. 546 comma 3, cod.
proc. pen., qualora sussista contrasto tra il dispositivo letto, e, dunque,
pubblicato in udienza, quale risultante dal relativo verbale, e la copia depositata
e l’errore concerna esclusivamente quest’ultima; in tal caso è, infatti, esperibile
la procedura di correzione degli errori materiali, ex art. 130 cod. proc. pen.(Sez.
5, n. 17696 del 18/02/2009, Martucci, Rv. 243615)
2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione
delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 11/12/2015
Il C

nente estensore

Il Presidente

per cassazione avverso l’indicata sentenza, la correzione avrebbe dovuto essere

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA