Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6515 del 15/11/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 6515 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

Data Udienza: 15/11/2012

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) SPITALERI GIUSEPPE N. IL 11/01/1977
avverso la sentenza n. 308/2010 CORTE APPELLO di TRENTO, del
01/07/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONI°
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. s/tTu O I AP1 “.°
che ha concluso per j e ,i.o Otte

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udi15 ddifensoreAvv.

Ist , e P° fEtgith ir 505 -r1 -N2lolt M4\ Agv•

En–0

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 1° luglio 2011, la Corte d’appello di Trento ha confermato
la sentenza del Tribunale di Trento del 31 maggio 2010, con la quale l’imputato era
stato condannato, per il reato di cui all’art. 2, comma 1 bis, del decreto-legge n. 463

del 1983, convertito dalla legge n. 638 del 1983, per l’omesso versamento all’INPS
delle ritenute operate sulle retribuzioni dei propri dipendenti, per il periodo marzo-

2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione, deducendo: a) l’erronea applicazione dell’art. 2, comma

1 bis, del

decreto-legge n. 463 del 1983, convertito dalla legge n. 638 del 1983, sul rilievo che
la Corte d’appello avrebbe scorrettamente ritenuto che il decreto di citazione a
giudizio

costituisse

un

equipollente

della

notificazione

dell’accertamento

amministrativo dell’infrazione con l’invito a pagare entro tre mesi (mai ricevuto
dall’imputato, perché spedito in un luogo diverso sia dalla sua residenza sia dal suo
domicilio), pur non contenendo esso alcuna menzione della facoltà dell’imputato di
avvalersi della causa di non punibilità versando la relativa somma nel termine previsto
dalla richiamata disposizione; b) la mancanza e la manifesta illogicità della
motivazione in relazione all’omessa considerazione del fatto che la presentazione del
modello DM 10 non costituisce prova dell’avvenuto pagamento delle retribuzioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il primo motivo di ricorso – relativo alla non equipollenza tra il decreto di
citazione a giudizio e la notificazione dell’accertamento dell’infrazione con invito al
pagamento nel termine di tre mesi – è fondato, con conseguente assorbimento
dell’altro motivo proposto.
Deve premettersi che – secondo la giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis,
sez. 3, 27 gennaio 2012, n. 19640; sez. 3, 20 novembre 2012, n. 1448; sez. un., 24
novembre 2011, n. 1855, Rv. 251268) – ai sensi dell’art. 2, comma

1 bis, del d.l. 12

settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, in forza del
quale il datore di lavoro, che abbia omesso il versamento delle ritenute previdenziali e
assistenziali operate sulle retribuzioni del lavoratore dipendente, non è punibile se
provvede al loro pagamento «entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica
dell’avvenuto accertamento della violazione», deve ritenersi che, per il decorso di tale
termine, la notifica del decreto di citazione a giudizio sia equivalente alla notifica, da
parte dell’Inps, dell’avviso di accertamento della violazione, a condizione che il decreto
di citazione contenga tutti gli elementi essenziali dell’avviso di accertamento:

giugno 2007.

indicazione del periodo cui si riferisce l’omesso versamento delle ritenute con
specificazione del relativo importo; indicazione della sede dell’ente presso la quale
deve essere effettuato il versamento entro il termine di tre mesi concesso dalla legge;
avviso che il pagamento consente di fruire della causa di non punibilità. Da ciò
consegue che, quando risulti indimostrata la ritualità della notifica dell’avviso di
accertamento da parte dell’ Inps e il decreto di citazione a giudizio non contenga o

essere ritenuto tempestivo, ai fini del verificarsi della causa di non punibilità, il
versamento delle ritenute previdenziali effettuato dall’imputato nel corso del giudizio.
Tale principio trova applicazione anche nel caso di specie, in cui non vi è prova
della notifica all’imputato di un atto – sia esso amministrativo o giudiziario – che
contenga l’avvertimento della possibilità di fruire della causa di non punibilità prevista
dalla legge, con la indicazione della sede dell’ente presso cui effettuare il versamento
entro il termine di tre mesi. Risulta, infatti, dagli atti che la relativa comunicazione è
stata spedita dall’INPS in un luogo diverso sia dalla residenza sia dal domicilio
dell’imputato e non è mai stata ritirata.
4. – Ne consegue l’annullamento dell’impugnata sentenza, con assorbimento
dell’altra censura proposta e con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, perché proceda a
nuovo giudizio facendo applicazione del principio di diritto appena enunciato.
P.Q. M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello
di Trento.
Così Jeciso in Roma, il 15 novembre 2012.

contenga una indicazione solo parziale degli elementi propri di detto avviso, deve

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