Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6515 del 11/12/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6515 Anno 2016
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MUSCATELLI FABIO N. IL 20/04/1974 parte offesa nel
procedimento
c/
MARCANTONIO LUCIO N. IL 27/10/1976
SANTOLI MARIA N. IL 24/05/1968
avverso l’ordinanza n. 4962/2013 GIP TRIBUNALE di LECCE, del
31/01/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Data Udienza: 11/12/2015

4

RITENUTO IN FATTO

1. Il giudice delle indagini preliminari presso il tribunale di Lecce ha
disposto l’archiviazione del procedimento a carico di Marcantonio
Lucio e Santoli Maria, indagati in forza di un esposto presentato dal
maggiore dei Carabinieri Muscatelli Fabio.
2. Contro tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la

archiviazione, proposta dal pubblico ministero, alla persona offesa
Arianna Armanini, che ne aveva fatto richiesta nel corso delle
informazioni testimoniali rese ex articolo 362 del codice di procedura
penale al pubblico ministero di Bari.
3. Con un secondo motivo di ricorso deduce violazione dell’articolo 111
della costituzione in relazione all’articolo 323 del codice penale ed
all’articolo 11 del codice di procedura penale; sotto tale profilo
osserva che il Marcantonio aveva disposto i nei confronti di un
magistrato dello stesso distretto ed in palese difetto di competenza
funzionale molteplici attività di indagine e che sul punto nessuna
argomentazione è stata spesa nell’ordinanza impugnata.
4. Con un terzo motivo di ricorso deduce violazione dell’articolo 111
della costituzione in relazione all’articolo 127, comma 3, del codice di
procedura penale laddove il gip, dopo aver fissato la camera di
consiglio, ha di fatto omesso qualsivoglia valutazione sulle
argomentazioni articolate dalla persona offesa in ordine alla
indispensabilità delle indagini integrative richieste.
5. Con un quarto motivo di ricorso, senza indicare la censura rilevante ai
sensi dell’articolo 606 del codice di procedura penale, afferma che il
provvedimento impugnato presenterebbe ancora maggiori criticità
con riferimento alla posizione della coindagata Santoli Maria, per la
quale nessuna motivazione vi sarebbe in ordine alla irrilevanza delle
indagini suppletive sollecitate.
6. Il Procuratore generale presso questa suprema corte, dottor Selvaggi,
ha concluso per l’inammissibilità del ricorso atteso che l’unico motivo
ammesso contro il provvedimento di archiviazione è rappresentato
dalla violazione del contraddittorio, mentre nel caso di specie la
persona offesa è stata avvisata della richiesta di archiviazione, ha

persona offesa lamentando l’omessa comunicazione della richiesta di

proposto opposizione e il gip ha fissato udienza camerale. Quanto al
fatto che il pubblico ministero, nella sua richiesta, abbia riferito la
qualità di persona offesa anche alla dottoressa Armenini, non può
essere ritenuto elemento dirimente, posto che potrebbe essere inteso
come argomento dialettico a supporto del ricorso stesso. In ogni
caso, posto che la circostanza non viene provata, il ricorso è sul
punto non autosufficiente.
7. Con memoria del 20 novembre 2015, il difensore dell’indagato

associandosi alle conclusioni del Procuratore generale.
8. Con memoria depositata il 3 dicembre 2015, il difensore di Muscatelli
ha insistito per l’accoglimento del ricorso, facendo presente che il
Marcantonio è stato condannato in via definitiva in sede disciplinare
per quegli stessi fatti, così verificandosi una divergenza tra
pronunciamenti giurisdizionali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile; occorre ricordare, infatti, che “Il ricorso
per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione è consentito nei
soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del
contraddittorio” (Sez. 6, n. 12522 del 24/02/2015, Rv. 262953); “Il
provvedimento di archiviazione può essere impugnato per cassazione nei
soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del
contraddittorio, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso
proposto per vizio di motivazione o per travisamento dell’oggetto o per
omessa considerazione di circostanze di fatto già acquisite” (Sez. 6,
Sentenza n. 52119 del 14/11/2014, Rv. 261681; Massime precedenti
Conformi: N. 3774 del 1992 Rv. 192612, N. 2918 del 1994 Rv. 199056,
N. 436 del 2003 Rv. 223329, N. 8842 del 2006 Rv. 233582).
2. Quanto al primo motivo di ricorso – che solleva un profilo di
violazione del contraddittorio – esso non è autosufficiente e comunque il
difensore ricorrente non è difensore e procuratore speciale della
Armanini, ma ricorre solo per Muscatelli, per cui non può far valere
eventuali vizi relativi alla posizione di altra persona offesa (che
eventualmente poteva ricorrere essa stessa contro il provvedimento di
archiviazione).

2

Marcantonio ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso,

,

3. Infine, con riferimento ai motivi aggiunti, è evidente che l’ambito
disciplinare e quello penale sono distinti e, comunque, il ricorso, sul
punto, è ancora una volta privo di autosufficienza.
4.

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; alla
declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché
(trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa
emergenti dal ricorso: cfr. Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007 – dep.

cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo
determinare in Euro 1.000,00.

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 11/11/2015

24/09/2007, Ferraloro, Rv. 237957) al versamento, a favore della

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