Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6513 del 26/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6513 Anno 2016
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI TIVOLI
nei confronti di:
FANALI BRUNO N. IL 08/03/1977
avverso l’ordinanza n. 356/2015 TRIBUNALE di TIVOLI, del
17/02/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARD IS;
lette/seifite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 26/11/2015

FATTO E DIRITTO

Con ordinanza pronunziata all’udienza del 17/2/15 il Giudice monocratico del Tribunale di Tivoli
,nel procedimento a carico di FANALI Bruno,innputato libero non comparso,assistito da
difensore d’ufficio,dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio,per violazione
dell’art.533 comma primo lett.d) CPP.,disponendo la trasmissione degli atti al PM.,in

nome del giudice competente per la trattazioneAvverso tale provvedimento veniva proposto ricorso per cassazione dal PM presso il Tribunale
di Tivoli,rilevando l’erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art.606 cpp.,con
riferimento agli art.552 comma I lett.d) CPP e 160 Disp.Att.CPP.
A riguardo il ricorrente censurava la decisione,osservando che non ricorrevano i presupposti
per dichiarare la nullità del decreto di citazione a giudizio,e chiedeva pertanto l’annullamento
del provvedimento con trasmissione degli atti al competente Tribunale.

Va rilevata l’inammissibilità del ricorso.
Invero il PM ricorrente deduce con i motivi di impugnazione la abnormità dell’atto con il quale il
giudice ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio disponendo la trasmissione
degli atti al PM.
Tuttavia,deve evidenziarsi che nella specie,si rileva dal decreto de quo che l’atto conteneva
solo l’indicazione dell’ufficio giudiziario(Tribunale di Tivoli in composizione monocratica) innanzi
al quale si invitava l’imputato a comparire,senza alcun riferimento specifico al giudice
competente per la trattazione del procedimento.
In base a tali elementi l’ordinanza dichiarativa della nullità del decreto di citazione non si può
qualificare come atto abnorme,in relazione alla trasmissione degli atti al PM. ,ricorrendo
l’ipotesi di assoluta incertezza della indicazione del giudice competente per il dibattimento ;in
tal senso il provvedimento non ha determinato una indebita stasi del procedimento ,avendo il
PM il potere di specificare il contenuto dell’atto di citazione in conformità al dettato normativo
dell’art.552 comma 2(che espressamente richiama quali cause di nullità del decreto la
mancanza o insufficiente indicazione di uno dei requisiti previsti dalle lettere c)d)e) ed f) della
norma,che alla lettera d) prevede l’indicazione del giudice competente per il giudizio.
In presenza di tali rilievi le deduzioni articolate nel ricorso con richiami giurisprudenziali devono
ritenersi in riferimento al caso di cui si tratta non pertinenti,e dunque ininfluenti ai fini della
rilevata illegittimità dell’ordinanza impugnata.
Va dunque dichiarata l’inammissibilità del ricorso .

accoglimento della eccezione formulata dal difensore,inerente alla mancata indicazione del

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso del PM.

Il Consigliere relatore

Roma,deciso in data 26 novembre 2015.

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