Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6512 del 26/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6512 Anno 2016
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ANCONA
nei confronti di:
MAGGIOLI MARCO N. IL 01/09/1954
avverso l’ordinanza n. 383/2014 CORTE APPELLO di ANCONA, del
08/01/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere D tt. SILVANA DE
BERARDINIS;
je
l e/se *te le conclusioni del PG Dott

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 26/11/2015

I

,.

FATTO E DIRITTO

Con ordinanza in data 8/1/15 la Corte di Appello di Ancona disponeva ai sensi dell’art.130
CPP.,la correzione dell’errore materiale nel dispositivo della sentenza emessa in data
26/11/2013 nei confronti di Maggioli Marco,ritenuto colpevole del reato previsto dall’art.479
CP,in relazione al quale era stata inflitta la pena di anni due di reclusione;con tale sentenza era

Con l’ordinanza di correzione la Corte aveva revocato le pene accessorie comminate dal primo
giudice anche ai sensi dell’art.317 bis CP.

Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il PG. presso la Corte
territoriale,rilevando l’erronea applicazione della legge penale.
Sul punto il requirente evidenziava che a norma dell’art.31 CP.ogni condanna per i delitti
commessi con l’abuso dei poteri ,o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione
o ad un pubblico servizio,importa l’interdizione dai pubblici uffici,e pertanto tale pena si deve
ritenere applicabile nel caso di condanna di pubblico ufficiale per reato di falso,anche in
assenza dell’aggravante di avere agito con abuso della funzione pubblica,trattandosi di pena
operativa ape legis.
Per tali motivi il PG concludeva osservando che l’errore materiale dal quale risulta inficiata la
sentenza di appello,in ordine alla pena accessoria della interdizione dai pubblici
uffici,consisteva non già nel non aver revocato la pena accessoria,bensì nel non aver disposto
la sostituzione della pena della interdizione perpetua con quella dell’interdizione temporanea
dai pubblici uffici.
In tal senso veniva formulata richiesta di annullamento dell’impugnata ordinanza,in riferimento
alla disposta revoca della pena accessoria,con ogni conseguente provvedimento.

Il ricorso deve ritenersi inammissibile.
Invero il Requirente avanza richiesta di applicazione di pena accessoria prevista dalla legge,in
riferimento a sentenza irrevocabileIn tal senso deve essere rilevato che,i1 provvedimento di correzione dell’errore materiale
attiene a modifica non sostanziale dell’atto;diversamente, la sostituzione della pena accessoria
omessa da parte del giudice di cognizione,implica una nuova valutazione della pronunzia di
condanna e come tale non è suscettibile di integrazione nella fase di esecuzione della sentenza
irrevocabile.
Pertanto va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

stata dichiarata l’estinzione dei reati di cui agli arte.323 e 319 quater CP .

AL

PQM

Roma,deciso in data 26 novembre 2015.

Dichiara inammissibile il ricorso del PG.

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