Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 651 del 12/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 651 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Strangi Carmelo, nato a Gioia Tauro il 17/10/1946

avverso la sentenza del 27/03/2012 della Corte d’Appello di Reggio Calabria

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gabriele
Mazzotta, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata perché il fatto non sussiste;
udito per l’imputato l’avv. Giuseppe Martino, che ha concluso per l’accoglimento
del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza assolutoria
del Tribunale di Palmi del 12/10/2005, appellata dal pubblico ministero, Carmelo
1

l

Data Udienza: 12/11/2013

Strangi veniva ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 216 r.d. 16 marzo
1942, n. 267, commesso quale socio occulto della ditta di Rocco Gabriele,
dichiarata fallita in Palmi il 20/12/1999, in concorso con il Gabriele e con l’altro
socio occulto Andrea Torre, sottraendone le scritture contabili al fine di recare
pregiudizio ai creditori e di procurarsi ingiusto profitto o comunque tenendole in
modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari
della fallita, e distraendo merci acquistate; e condannato alla pena di anni tre di
reclusione.

motivazione in ordine alla qualifica di socio occulto dell’imputato, in quanto
desunta da mere congetture e dalla circostanza dell’aver il predetto
accompagnato il fallito al colloquio con il curatore, peraltro non partecipando allo
stesso, già valutata e ritenuta irrilevante nella sentenza di primo grado. Lamenta
altresì travisamento delle dichiarazioni dell’imputato su tale circostanza, nelle
quali la stessa veniva spiegata con la titolarità dei locali nei quali era stata
depositata la merce, e mancanza motivazione sul concreto apporto dello Strangi
alla condotta distrattiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.
L’ingerenza dell’imputato nella gestione della fallita e, conseguentemente, il
concorso dello stesso nei reati di bancarotta fraudolenta e documentale
commessi nell’esercizio di tale gestione, venivano motivati in base ad una prova
ricostruita con l’apporto di più elementi indizianti, in conformità al dettato di cui
all’art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. e senza incorrere in vizi logici.
Primo di tali elementi era l’aver l’imputato consentito il deposito in locali nella
propria disponibilità di merci acquistate dalla fallita, che la Corte territoriale
osserva essere stato ritenuto sospetto già dai giudici di primo grado. A questo
punto, sviluppando correttamente la dovuta valutazione critica della decisione
del Tribunale, la sentenza impugnata valutava l’ulteriore elemento costituito
dall’aver lo Strangi accompagnato il Gabriele allorché lo stesso veniva convocato
dal curatore, evidenziando come lo stesso fosse stato obliterato nella
motivazione della sentenza appellata. L’esame integrato dei due elementi, che si
rilevava essere stato omesso dal Tribunale, portava a ritenere priva di
plausibilità l’ipotesi alternativa di un comportamento dello Strangi dettato, prima
nel ricovero delle merci e poi nell’accompagnamento del Gabriele, da mera
cortesia, oltretutto contrastante con l’assenza di un rapporto di amicizia fra i
)
2

L’imputato ricorre sull’affermazione di responsabilità e deduce illogicità della

due; e conduceva alla coerente conclusione per cui era ritenuta provata la
qualità di socio occulto dell’imputato.
Insussistente è il dedotto travisamento delle dichiarazioni dell’imputato,
risolvendosi l’argomentazione della Corte territoriale in un giudizio di
inattendibilità, per quanto detto congruamente motivato, della versione difensiva
dello Strangi sulle circostanze esaminate; ed è oggetto di una mera valutazione
alternativa del ricorrente, come tale inidonea ad evidenziare vizi motivazionali
rilevanti in questa sede, la significatività probatoria dell’aver l’imputato

fallimento, nel momento in cui la materialità della circostanza non viene posta in
dubbio. Proprio il riferimento a tale circostanza implica l’individuazione di un
concreto contributo dell’imputato ad una condotta distrattiva che aveva ad
oggetto le merci acquistate dalla fallita, il che esclude la sussistenza del
lamentato vizio di mancanza di motivazione; come pure è insussistente tale vizio
con riguardo al non essere l’imputato entrato nella stanza in cui si svolgeva il
colloquio fra il curatore ed il Gabriele, in quanto vertente su un particolare
evidentemente privo di decisività nell’articolato motivazionale della sentenza
impugnata, che attribuiva valenza probatoria intrinseca all’avere lo Strangi
accompagnato il coimputato in quell’occasione.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 12/11/2013

3

consentito il deposito delle merci in locali già interessati da un precedente

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