Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6506 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6506 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: AGRO’ ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) AGUILERA SANCHEZ MATEOS JOSE’ ISRAEL N. IL
13/05/1977
avverso la sentenza n. 4394/2011 GIP TRIBUNALE di PISA, del
31/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO AGRO’:

Data Udienza: 11/12/2012

41688

Ritenuto che il ricorrente impugna la sentenza in epigrafe lamentando che non sia stato effettuato alcune
esame sulla possibilità di applicare l’art.129 c.p.p. alla specie, che in ogni caso non è stata valutata la
possibilità di applicare l’attenuante del fatto di lieve entità e che non v’è adeguata motivazione circa la
congruità della pena;
che la prima censura è manifestamente infondata a fronte della motivazione della sentenza impugnata
fatto cui il ricorrente ha rinunziato con la richiesta di applicazione della pena, che il ricorrente non interesse a
dolersi della motivazione sulla congruità della pena essendogli stata applicata quella che lui stesso ha
richiesta ;
che quindi il ricorso è inammissibile ;
che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma che si stima equo liquidare in
millecinquecento euro.

P.Q.M.
La Corte di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento di millecinquecento euro alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 11 dicembre 2012

sull’inapplicabilità della norma invocata, che quella sulla circostanza attenuante tende a un accertamento del

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