Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6505 del 22/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6505 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: DUBOLINO PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SOLO VYEV ALEXANDER N. IL 26/02/1984
avverso la sentenza n. 633/2012 TRIBUNALE di RIMINI, del
28/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;
Data Udienza: 22/11/2012
CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, non contestandosi, in esso, che la pena
applicata corrispondesse a quella concordata fra le parti e non risultando
rappresentata alcuna ragione per la quale la sua misura sarebbe stata da ritenere tanto
eccessiva da dover indurre il giudice a rifiutare per tale ragione la ratifica
dell’accordo (non essendogli consentito, com’è noto, per legge, apportare al
medesimo modifica alcuna);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro millecinquecento;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro millecinquecento
alla cassa delle ammende.
Così dec infi.oa, il 22 novembre 2012.
RILEVATO IN FATTO: •
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu applicata
a tale SOLOVYEV Alexander, per il reato di cui all’art. 497 bis c.p.e poer quello di
cui agli artt. 477, 482 c.p, uniti per continuazione, la pena concordata con la pubblica
accusa nella misura di anni uno di reclusione;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto a propria
firma, l’imputato, lamentando l’eccessività della pena;