Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6501 del 22/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6501 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) BAJOCCO CESARE N. IL 02/07/1958
avverso la sentenza n. 8267/2012 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
11/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 22/11/2012
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Torino applicava a BAJOCCO Cesare, a norma degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico Ministero in ordine a più delitti di falsificazioni documentali e personali e la contravvenzione
ex art. 4 L. 110/75, accertati il 2 aprile 2011.
Propone ricorso per cassazione l’imputato che deduce violazione di legge sul calcolo della pena.
Osserva il Collegio che il ricorso è manifestamente infondato, atteso che il Tribunale, nell’applicare la pena concordata, non è incorso in alcuna violazione della legge in punto di determinazione della pena (cfr. Sez. un., c.c. 24 marzo 1990, Borzaghini), conformandosi del resto interamente al trattamento sanzionatorio condiviso dalle parti, del quale ha espressamente riconosciuto la
congruità. Mentre l’imputato che abbia chiesto l’applicazione di una determinata pena non può
dolersi della entità della pena da esso stesso sollecitata né della complessiva adeguatezza del trattamento concordato.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.500,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di €. 1.500,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 22 novembre 2012.