Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6500 del 22/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6500 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) ZAPPALA’ AGATINO N. IL 20/03/1989
2) FIORENTINO VINCENZO N. IL 13/10/1971
avverso la sentenza n. 1444/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
02/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 22/11/2012

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Catania, ridotta la pena per ZAPPALA, ha confermato nel resto la sentenza emessa in data 12 gennaio 2011 dal Giudice dell’Udienza preliminare del locale Tribunale, appellata da ZAPPALA Agatino e FIORENTINO Vincenzo, dichiarati
responsabili dei delitti di rapina aggravata e porto di armi comuni, commessi 7 dicembre 2007.
Propongono distinti ricorsi per cassazione i prevenuti.
Lo ZAPPALA si limita a mera dichiarazione di impugnazione con riserva dei motivi che non risultano presentati. Di conseguenza, per tale motivo il suo ricorso è inammissibile.
Il FIORENTINO lamenta mancata applicazione delle attenuanti generiche oltre a quella concessa
per la collaborazione (art. 8 L. 203/91) da valutarsi prevalenti sulle aggravanti e il difetto di motivazione della sentenza su un tale tema, proposto nell’appello.
Il ricorso FIORENTINO non è ammissibile perché la pur scarna motivazione della sentenza impugnata fa riferimento all’impossibilità per il giudice di merito di vedere spunti per la mitigazione del trattamento sanzionatorio nella collaborazione del prevenuto, che già ritiene sufficientemente retribuita dall’attenuante speciale, non apparendo emergere ulteriori fatti da valutarsi anche oltre il tema della collaborazione, esaurito con l’applicazione della norma speciale, né il ricorrente è in grado di indicare concreti elementi non valutati dalla Corte di merito che avrebbero
potuto consentire di raggiungere un risultato a lui più favorevole,
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#, per ognuno.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di €.0100,00# quanto a in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 22 novembre 2012. (–el tes’
-*e)°, °°)*~V;4 >

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