Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 650 del 12/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 650 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Rubbiani Giorgio, nato a Modena il 14/12/1948

avverso la sentenza del 30/03/2012 della Corte d’Appello di Bologna

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gabriele
Mazzotta, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di
Modena del 18/03/2008, con la quale Giorgio Rubbiani era ritenuto responsabile
del reato di cui all’art. 216 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, commesso quale
amministratore unico della Ceramiche Italiane s.r.I., dichiarata fallita in Modena
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Data Udienza: 12/11/2013

il 16/05/2003, in concorso con l’amministratore di fatto Franco Manzo,
sottraendone o tenendone le scritture contabili in modo da impedire la
ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita; e
condannato alla pena di anni due di reclusione.
L’imputato ricorre sull’affermazione di responsabilità e deduce illogicità della
motivazione rispetto all’essere l’imputato subentrato al precedente
amministratore Manzo in un momento nel quale la società era già in dissesto ed
aveva cessato l’attività, ed all’irrilevanza della consegna da parte del Rubbiani di

tale forma dal precedente amministratore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.
L’accettazione della formale carica di amministratore di una società
comporta obblighi di vigilanza e di controllo sulla corretta tenuta delle scritture
contabili; dalla cui violazione deriva responsabilità penale, per un reato quale
quello contestato nella specie al Rubbiani, laddove sia provata la consapevolezza
di uno stato di tenuta delle scritture contabili quanto meno idoneo ad impedire la
ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società (Sez. 5, n.
44293 del 17/11/2005, Liberati, Rv. 232816). La condizione di dissesto, nella
quale i giudici di merito davano atto trovarsi la fallita già al momento in cui
Rubbiani assumeva la carica, veniva correttamente valutata in questa
prospettiva, nella sentenza impugnata, quale segnale che avrebbe dovuto
indurre l’imputato a verificare la correttezza della gestione contabile, unitamente
alla frammentarietà delle scritture che gli erano state consegnate. E,
aggiungendovi la Corte territoriale il riferimento all’essere stata sì la parziale
documentazione contabile posta dall’imputato nella disponibilità del curatore, ma
solo quando quest’ultimo ne richiedeva la consegna, ne derivava una
motivazione congrua e priva di aspetti di illogicità sulla consapevolezza del
Rubbiani di una tenuta della contabilità che realizzava l’effetto ostativo alla
ricostruzione del pregresso andamento della società.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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documentazione contabile frammentaria, laddove la stessa era stata ricevuta in

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 12/11/2013

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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